Non l’hai distrutto? Allora ci ha guadagnato!


E’ in sostanza questo il ragionamento che l’amministrazione finanziaria segue nel caso di beni che il contribuente dichiara di aver distrutto senza gli adempimenti necessari.
Infatti la distruzione dei beni dell’impresa che non risultano più necessari, o obsoleti, o addirittura che sono stati rubati, vanno denunciati secondo una precisa procedura al fine di non considerarli semplicemente come ceduti, e quindi, come beni che hanno determinato un profitto non dichiarato allo Stato.

Gli adempimenti necessari sono stati chiariti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare ministeriale 23.07.98 n. 193/E.

Ad opera, invece, del Decreto Sviluppo è stata disposto un adeguamento monetario in relazione alle procedure semplificate di distruzione dei beni portando ad €. 10.000,00 l’ammontare del costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata dal contribuente – imprenditore con dichiarazione sostituiva.

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