Non l’hai distrutto? Allora ci ha guadagnato!
E’ in sostanza questo il ragionamento che l’amministrazione
finanziaria segue nel caso di beni che il contribuente dichiara di aver
distrutto senza gli adempimenti necessari.
Infatti la distruzione dei beni dell’impresa che non
risultano più necessari, o obsoleti, o addirittura che sono stati rubati, vanno
denunciati secondo una precisa procedura al fine di non considerarli semplicemente
come ceduti, e quindi, come beni che hanno determinato un profitto non
dichiarato allo Stato.
Gli adempimenti necessari sono stati chiariti dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare ministeriale 23.07.98
n. 193/E.
Ad opera, invece, del Decreto Sviluppo è stata disposto
un adeguamento monetario in relazione alle procedure semplificate di
distruzione dei beni portando ad €. 10.000,00 l’ammontare del costo massimo dei
beni la cui distruzione può essere provata dal contribuente – imprenditore con
dichiarazione sostituiva.
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