Non dobbiamo aspettare più le cartelle di Equitalia?
Precedentemente al 01.10.2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate erano degli atti impositivi che l’amministrazione
finanziaria notificava al contribuente per fargli conoscere la pretesa
tributaria a seguito di un’attiva di controllo sostanziale.
Se l’avviso notificato non era seguito da un’azione del
contribuente (accettazione, richiesta, contraddittorio, ricorso ) le somme in
esso riportate, successivamente, venivano iscritte a ruolo e partiva la
cartella esattoriale tramite Equitalia – Agente per la riscossione.
Il D.L. 78/2010 ha sancito l’esecutività degli avvisi di accertamento. Cosa significa?
Significa che adesso gli avvisi di accertamento oltre ad avere natura impositiva
hanno natura esecutiva il che permette la riscossione di quanto richiesto
trascorsi 60 gg dalla notificazione dell’avviso senza la preventiva
notificazione della cartella di pagamento, potendo così procedere, all'espropriazione forzata.
I termini a disposizione del contribuente, per esperire azioni
consentite dalla legge, vengano ad essere di fatto quasi dimezzati.
Si ha il seguente schema:
notifica avviso di accertamento à dopo 60gg gli avvisi
diventano esecutivi à dopo 30 gg termine
ultimo di pagamentoà Affido all’Agente della Riscossione per effettuare la
riscossione.
In sostanza, quindi, al contribuente non viene notificata
alla cartella di pagamento e quindi i termini esperibili a sua disposizione
sono minori. Inoltre l’eliminazione della notifica della cartella può far
trovare il contribuente nella situazione di fronteggiare un pignoramento
esattoriale senza poter eccepire l’irregolarità notifica dell’accertamento.
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