Non dobbiamo aspettare più le cartelle di Equitalia?


Precedentemente al 01.10.2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate erano degli atti impositivi che l’amministrazione finanziaria notificava al contribuente per fargli conoscere la pretesa tributaria a seguito di un’attiva di controllo sostanziale.
Se l’avviso notificato non era seguito da un’azione del contribuente (accettazione, richiesta, contraddittorio, ricorso ) le somme in esso riportate, successivamente, venivano iscritte a ruolo e partiva la cartella esattoriale tramite Equitalia – Agente per la riscossione.

Il D.L. 78/2010 ha sancito l’esecutività  degli avvisi di accertamento. Cosa significa? Significa che adesso gli avvisi di accertamento oltre ad avere natura impositiva hanno natura esecutiva il che permette la riscossione di quanto richiesto trascorsi 60 gg dalla notificazione dell’avviso senza la preventiva notificazione della cartella di pagamento, potendo così procedere, all'espropriazione forzata.
I termini a disposizione del contribuente, per esperire azioni consentite dalla legge, vengano ad essere di fatto quasi dimezzati.
Si ha il seguente schema:

notifica avviso di accertamento  à dopo 60gg gli avvisi diventano esecutivi à dopo 30 gg  termine ultimo di pagamentoà Affido all’Agente della Riscossione per effettuare la riscossione.

In sostanza, quindi, al contribuente non viene notificata alla cartella di pagamento e quindi i termini esperibili a sua disposizione sono minori. Inoltre l’eliminazione della notifica della cartella può far trovare il contribuente nella situazione di fronteggiare un pignoramento esattoriale senza poter eccepire l’irregolarità notifica dell’accertamento.

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