Conservate la busta!!!
La notificazione è elemento essenziale conoscitivo per il
contribuente. E’, infatti, attraverso la notificazione che il contribuente
viene a conoscenza di un determinato atto, avviso o provvedimento.
Oltre, ad essere elemento conoscitivo, la notificazione è
importante anche per mettere in atto determinati istituti deflattivi o
difensivi. E’ dalla notificazione dell’atto che iniziano a decorrere i termini
per instaurare un contraddittorio (se possibile ) o per ricorrere dinanzi il giudice tributario.
Sono, però, numerose le problematiche riguardo la
notificazione degli atti tributari, vuoi a volte, per giurisprudenza non concorde,
vuoi perché, la definizione della notificazione degli atti tributari, in parte
discende dalla notificazione degli atti, ai fini del processo civile.
Le modalità con cui vengono notificati gli atti tributari
ad un contribuente sono diverse, ci soffermiamo, sulla notificazione a mezzo
posta.
In un prossimo appuntamento, daremo uno sguardo di
insieme sulle notificazioni in generale, anche se, pensiamo che il contribuente
a volte, ha bisogno di elementi concreti e vicino a lui. Termini tecnici,
teorici o giurisprudenziali, vanno bene in determinati ambiti, non però per
essere facilmente comprensibili da tutti, ed essere il quanto più possibile
concreti e vicini.
La notificazione a mezzo posta, è contemplata nell’art.
149 del c.pc., che potete consultare a questo link .
Inoltre, per le notificazioni a mezzo posta, bisogna fare
riferimento ad una specifica legge: L. 890/82 che potete trovare, invece,
seguendo quest’altro link.
Il comma 3 dell’art. 149, in particolare, dice che la
notifica si perfeziona per il destinatario nel momento in cui lo stesso ha legale
conoscenza dell’atto. In teoria, quindi, un contribuente che riceve una
comunicazione a mezzo posta è a conoscenza dell’atto nel momento in cui riceve
la busta. E’ quindi dalla data che viene riportata sulla busta che si computano
i termini per un eventuale ricorso dinanzi al giudice tributario. L’argomento,
non è di poco conto, se consideriamo a volte, che è necessario un maggiore
tempo per analizzare l’atto, riconoscerne o no la validità ed esperire nel caso
vizi di formalità, nullità o legittimità.
Ecco
perché dobbiamo conservare la busta.
Del resto, non è una questione solo di termini, in quanto
sulla busta vanno riportati determinati dati; l’art. 3 della L. 890/82, afferma
che l’ufficiale giudiziario “…presenta all'ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo
su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o
domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad
agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico,
a propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio…”
Nel concludere, vogliamo infatti ricordare, che la nullità
della notifica gioca un ruolo importante nella nullità degli atti, sia essi di
natura civile, o tributaria.
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