Conservate la busta!!!


La notificazione è elemento essenziale conoscitivo per il contribuente. E’, infatti, attraverso la notificazione che il contribuente viene a conoscenza di un determinato atto, avviso o provvedimento.
Oltre, ad essere elemento conoscitivo, la notificazione è importante anche per mettere in atto determinati istituti deflattivi o difensivi. E’ dalla notificazione dell’atto che iniziano a decorrere i termini per instaurare un contraddittorio (se possibile ) o per ricorrere  dinanzi il giudice tributario.
Sono, però, numerose le problematiche riguardo la notificazione degli atti tributari, vuoi a volte, per giurisprudenza non concorde, vuoi perché, la definizione della notificazione degli atti tributari, in parte discende dalla notificazione degli atti, ai fini del processo civile.

Le modalità con cui vengono notificati gli atti tributari ad un contribuente sono diverse, ci soffermiamo, sulla notificazione a mezzo posta.
In un prossimo appuntamento, daremo uno sguardo di insieme sulle notificazioni in generale, anche se, pensiamo che il contribuente a volte, ha bisogno di elementi concreti e vicino a lui. Termini tecnici, teorici o giurisprudenziali, vanno bene in determinati ambiti, non però per essere facilmente comprensibili da tutti, ed essere il quanto più possibile concreti e vicini.

La notificazione a mezzo posta, è contemplata nell’art. 149 del c.pc., che potete consultare a questo link .
Inoltre, per le notificazioni a mezzo posta, bisogna fare riferimento ad una specifica legge: L. 890/82 che potete trovare, invece, seguendo quest’altro link.
Il comma 3 dell’art. 149, in particolare, dice che la notifica si perfeziona per il destinatario nel momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto. In teoria, quindi, un contribuente che riceve una comunicazione a mezzo posta è a conoscenza dell’atto nel momento in cui riceve la busta. E’ quindi dalla data che viene riportata sulla busta che si computano i termini per un eventuale ricorso dinanzi al giudice tributario. L’argomento, non è di poco conto, se consideriamo a volte, che è necessario un maggiore tempo per analizzare l’atto, riconoscerne o no la validità ed esperire nel caso vizi di formalità, nullità o legittimità.
Ecco perché dobbiamo conservare la busta.
Del resto, non è una questione solo di termini, in quanto sulla busta vanno riportati determinati dati; l’art. 3 della L. 890/82, afferma che l’ufficiale giudiziario “…presenta all'ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, a propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio…”
Nel concludere, vogliamo infatti ricordare, che la nullità della notifica gioca un ruolo importante nella nullità degli atti, sia essi di natura civile, o tributaria.

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