E se sbagliamo?...Ravvediamoci!!!


A volte non vengono pagate tutte le imposte dovute. Ciò può capitare per diversi motivi, e cosa più importante, può derivare da un atto volontario, la volontà di non pagarle, o involontario, un errore di calcolo, una dimenticanza, una sbagliata conoscenza dell’argomento.
Non pagare i tributi dovuti, volontariamente, al fine semplicemente di eludere lo Stato, e goderseli in modo diverso, è certamente da condannare; E’ invece triste pensare, che alcune volte, a livelli minimali di reddito, momentaneamente non si hanno i soldi, per corrispondere quanto dovuto allo Stato.

Il legislatore ha inteso premiare il comportamento del contribuente, che spontaneamente, decide di porre rimedio all'omissione di versamento di imposta dovute, con l’introduzione nel nostro ordinamento tributario, di un istituto deflattivo denominato Ravvedimento Operoso.

Il ravvedimento operoso ,è stato introdotto, con l’ art. 13 del D.Lgs. 472/97 recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.

Poiché il Legislatore ha voluto premiare la volontà di porre rimedio, del contribuente, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, solo nel caso in cui, non siano iniziate, ispezioni, o accertamenti, nei confronti del contribuente, di cui egli ha avuto conoscenza. In questo modo, si è voluto sottolineare, il comportamento del contribuente, slegato, da fattori esterni, si è voluto premiare, in un certo senso, un ravvedimento “coscienziale”.

Quando si regolarizza il mancato versamento, tramite il ravvedimento operoso, il contribuente andrà a pagare:
·         l’imposta dovuta
·         gli interessi
·         sanzione in misura ridotta

Riguardo le sanzioni a seconda dei giorni di ritardo si ha:
0,2% per ogni giorno di ritardo – se versamento effettuato entro 14 gg dalla scadenza e spontaneamente entro 30 gg dalla scadenza vi sia il versamento degli interessi legali.
3% - 30 gg dalla scadenza prescritta
3,75% - oltre 30gg ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione

Il modello da presentare, a seconda di  imposte dirette, o indirette, è il modello f24 o il modello f23.

Due piccoli esempi:
1. non viene effettuato il versamento per il secondo trimestre dell’Iva – importo dovuto €. 1.500
Se, il contribuente, decide di regolarizzare tale importo il 16.12.2012, si avrà:
tributo = 1.500
interessi = 12,53
sanzioni = 56.25
Totale ravvedimento = 1.568,78

2. non viene effettuato il versamento del secondo acconto Irpef 2012 – importo dovuto €. 1.500.
Se, il contribuente, decide di regolarizzare tale importo il 30.12.2012, si avrà:
tributo = 1.500
interessi = 3,08
sanzioni = 45,00
Totale ravvedimento = 1.548,08

A presto pubblicheremo una mini guida sull'argomento!

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