E se sbagliamo?...Ravvediamoci!!!
A volte non vengono pagate tutte le imposte dovute. Ciò
può capitare per diversi motivi, e cosa più importante, può derivare da un atto
volontario, la volontà di non pagarle, o involontario, un errore di calcolo,
una dimenticanza, una sbagliata conoscenza dell’argomento.
Non pagare i tributi dovuti, volontariamente, al fine
semplicemente di eludere lo Stato, e goderseli in modo diverso, è certamente da
condannare; E’ invece triste pensare, che alcune volte, a livelli minimali di
reddito, momentaneamente non si hanno i soldi, per corrispondere quanto dovuto
allo Stato.
Il legislatore ha inteso premiare il comportamento del
contribuente, che spontaneamente, decide di porre rimedio all'omissione di
versamento di imposta dovute, con l’introduzione nel nostro ordinamento
tributario, di un istituto deflattivo denominato Ravvedimento Operoso.
Il ravvedimento operoso ,è stato introdotto, con l’ art. 13 del D.Lgs. 472/97 recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la
violazione di norme tributarie.
Poiché il Legislatore ha voluto premiare la volontà di porre rimedio, del contribuente, è possibile
usufruire del ravvedimento operoso, solo nel caso in cui, non siano iniziate,
ispezioni, o accertamenti, nei confronti del contribuente, di cui egli ha avuto
conoscenza. In questo modo, si è voluto sottolineare, il comportamento del
contribuente, slegato, da fattori esterni, si è voluto premiare, in un certo
senso, un ravvedimento “coscienziale”.
Quando si regolarizza il mancato versamento, tramite il
ravvedimento operoso, il contribuente andrà a pagare:
·
l’imposta dovuta
·
gli interessi
·
sanzione in misura ridotta
Riguardo le sanzioni a seconda dei giorni di ritardo si
ha:
0,2% per ogni giorno di ritardo – se versamento
effettuato entro 14 gg dalla scadenza e spontaneamente entro 30 gg dalla
scadenza vi sia il versamento degli interessi legali.
3% - 30 gg dalla scadenza prescritta
3,75% - oltre 30gg ma entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
Il modello da presentare, a seconda di imposte dirette, o indirette, è il modello
f24 o il modello f23.
Due
piccoli esempi:
1. non viene effettuato il versamento per il secondo
trimestre dell’Iva – importo dovuto €. 1.500
Se, il contribuente, decide di regolarizzare tale importo
il 16.12.2012, si avrà:
tributo = 1.500
interessi = 12,53
sanzioni = 56.25
Totale ravvedimento = 1.568,78
2. non viene effettuato il versamento del secondo acconto
Irpef 2012 – importo dovuto €. 1.500.
Se, il contribuente, decide di regolarizzare tale importo
il 30.12.2012, si avrà:
tributo = 1.500
interessi = 3,08
sanzioni = 45,00
Totale ravvedimento = 1.548,08
A presto pubblicheremo una mini guida sull'argomento!
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