Ristoranti, locali,…, studi professionali.…anche per loro il Contributo per la Radiotelevisione insieme ai Privati!


Il Canone Televisivo non è una “caratteristica” solo del nostro paese. Se, consideriamo a livello Europeo il corrispettivo richiesto dai singoli Stati, come media su 26 paesi considerati abbiamo di media come corrispettivo €. 138.84 che è superiore a quello pagato in Italia, che ammonta a €. 113.50. 

Molti ritengono che tale canone sia dovuto perché si usufruisce del servizio radiotelevisivo della RAI – il concessionario esclusivo del servizio pubblico radiotelevisioni nel nostro paese. Il presupposto dell’imposta è però differente!

Infatti, il presupposto del canone è la detenzione di un apparecchio atto alla ricezione, il che significa che per il semplice fatto di detenere un televisore dobbiamo pagare il canone, anche se non guardiamo mai la TV.

Tutti dobbiamo pagare? NO! Gli over 75 hanno diritto all’esenzione del canone a patto di avere determinati requisiti tra cui quello di possedere un reddito che unicamente al proprio coniuge non sia superiore ad €. 6.713,98 annui.
Questo per quanto riguardo il “canone orinario”. Infatti a questo si aggiunge per le imprese e le ditte anche il cosiddetto “canone speciale”.

L’art. 4 del D.M. 20.12.2002 (Ministero delle Comunicazioni) successivamente convertito e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 14 del 18.01.2003 sancisce che “la misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare…”.
Con tale articolo il legislatore ha voluto sottoporre al Canone anche studi, uffici e locali, attraverso il pagamento di un corrispettivo per abbonamento speciale.

Anche per gli studi professionali, quindi, la sola detenzione di u apparecchio atta alla ricezione è presupposto per il pagamento del canone televisivo.

Successivamente, poi, con l’art. 17 del D.L. 201/2011 – convertito nella L. 214/2011 – cosiddetta MANOVRA SALVA ITALIA ha disposto che “…le imprese e le società…nella relativa dichiarazione dei redditi devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini della tariffa…”
Tale articolo rientra tra le “Disposizioni in materia di maggiori entrate”.

La necessità di maggiore entrate si può capire in un momento di difficoltà quanto TUTTI facciano dei sacrifici per riequilibrare le cose. Il problema nasce, però, nella semplice considerazione che i tributi a cui il contribuente deve andare incontro sono forse troppi! Non si ha, per un ristoratore, un professionista ecc.…, solo l’imposizione ai fini Irpef (o Ires) ed Iva, abbiamo anche l’Irap (non per tutti i professionisti per fortuna…) e una “miriade” di piccoli balzelli dovuti! Sostenere i Consumi in questo modo, se realmente è questo quello che si vuol fare…, non sembra essere proprio la scelta migliore!

In ogni caso, la decisione di utilizzare anche questa “strada” per l’incremento delle entrate ha portato lo scorso anno appena trascorso, 2012, a fornire dati aggiuntivi insieme a quelli “canonici” per la redazione della dichiarazione dei redditi!
Le imprese per la prima volta l’anno 2012 con la presentazione della dichiarazione dei redditi hanno dovuto fornire questi dati “aggiuntivi”. 

Con la note, poi del Ministero dello Sviluppo Economico datata 22.02.2012 n. 12991, si è precisato che il canone speciale di abbonamento RAI è dovuto da “…chiunque detenga uno o più apparecchiato o adattabili alla ricezione…”

Rientrano tra i soggetti passivi anche le associazioni, i circoli e gli studi professionali, qualora dispongono di tali apparecchi.
Vi postiamo un link proprio dell’abbonamento RAI http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Categorie.aspx


Accanto a questo canone, i ristoratori e in generale chiunque abbia un locale aperto al pubblico, devono pagare anche  i relativi diritti alla SIAE!

Sarà per questo che si sente meno musica nei locali, meni esibizioni…?

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