Anche per l'INPS gli avvisi divengono esecutivi - Dopo 60gg riscossione!
L’anno 2011 sembra essere stato l’anno di svolta per quanto riguarda l’esecutività degli avvisi inviati dalle agenzie (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane) sia per quanto riguarda Enti come l’INPS.
A partire dal 01.01.2011, infatti, in caso di recupero crediti l’INPS invierà il cosiddetto avviso di addebito che ha natura di titolo esecutivo. Tale nuova sistema di riscossione, contenuto nella L. 122/2010, dovrebbe rendere più efficace l’azione di contrasto all'omissione contributiva.
La natura di titolo esecutivo, come visto già nel post da noi pubblicato “Non dobbiamo aspettare più le cartelle di Equitalia?” determina la riscossione di quanto dovuto senza dover attendere la notifica della cartella di pagamento.
L’avviso di addebito deve riportare degli elementi che sono da considerarsi essenziali come ad esempio il codice fiscale del contribuente, l’anno ed il periodo di riferimento del credito, ecc. La mancanza di uno di questi elementi si traduce nella nullità dell’avviso – argomento che comunque va analizzato con attenzione!
Cosa succede se non si paga? Essendo un avviso di carattere esecutivo, se il contribuente decide di non pagare, l’Agente della riscossione dopo 60gg ha la facoltà di provvedere al recupero coattivo.
Quindi, come nel caso degli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, non è più necessario attendere la relativa cartella di Equitalia per “rischiare” l’esecuzione forzata!
Fino a quando possono essere inviati questi avvisi? Due casi:
1- entro il 31.12 dell’anno successivo al termine fissato per il pagamento dei versamenti non pagati
2- entro il 31.12 dell’anno successivo alla notifica del provvedimento in caso di accertamento d’ufficio
Attenzione però in quanto vi è stata una sospensione dei termini per quanto riguarda il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012 durante il quale la decadenza non si applica ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 01.01.2004.
Va sottolineato che l’avviso di addebito ha diversa natura dell’avviso bonario che ha il fine di mettere a conoscenza il contribuente, richiedendone nei casi, documentazione o quant'altro.
Infatti con la Circolare 168 del 30.12.2010, ai sensi dell’art. 24, co. 2 del D.Lgs. 46/99 – Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo – l’INPS ha comunque la facoltà di far recapitare avviso bonario prima di emettere l’avviso di addebito.
Ricorso Qualora il contribuente ravveda nullità, incongruenze o errori, può presentare ricorso dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede INPS che ha notificato l’addebito. Il termine per la proposizione del ricorso è di 40gg.
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