La LEGGE DI STABILITA’ 2013 – Approfondimenti – TARES
La cosiddetta “Legge di Stabilità 2013” – Legge 228/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 302/2012 – ha introdotto numerose modifiche che vale la pena cercare di analizzare per avere un quadro più completo di quali cambiamenti ci sono stati e che cosa comportano ai contribuenti.
La L. 228/2012, consultabile sul sito della G.U. a questo link si compone di un solo articolo e di una sola nota. Quel solo articolo, però contiene 561 commi, che trattano di diversi argomenti, dai tributi locali, alle assicurazioni, farmaci, pubblico impiego ecc.
Con l’art. 14 del D.L. 201/2011 è stata istituito un nuovo tributo relativamente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti soldi urbani – denominato T.A.R.E.S.
La T.A.R.E.S. è il tributo dovuto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che sostituisce i tributi precedenti, T.A.R.S.U. e T.I.A., compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza.. Il nuovo tributo è stato introdotto dalla cosiddetta MANOVRA SALVA ITALIA, voluta dal Governo Monti, D.L. 201/2011.
Il nuovo tributo è operativo dal 0.1.01.2013, determinando contestualmente la soppressione di tutti i prelievi che venivano effettuati per l gestione dei rifiuti.
Il tributo è volto alla copertura non solo relativamente al servizio di gestione dei rifiuti (che viene svolto in regime di privativa dai Comuni) ma bensì anche i costi di servizi indivisibili dei Comuni.
Per quanto riguarda la determinazione della tariffa, anche se sono stati definiti accordi tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dell’Ambiente, solo per l’anno 2014 saranno stabiliti appositi regolamenti. Per quest’anno, 2013, in via transitoria si applicheranno le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999. Tale decreto, convertito successivamente nella L. 129/1999 reca norme sull'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
La T.A.R.E.S. ha natura di doppio tributo. Non servirà, solo alla copertura del servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ma anche a coprire spese relative a “servizi indivisibili” del Comune, come ad esempio l’illuminazione pubblica. Inoltre, mentre con la T.A.R.S.U., il servizio dei raccolta e smaltimento non veniva, in genere coperto interamente con l’imposta, la T.A.R.E.S. prevede una copertura del 100% attraverso il tributo stesso.
E’ quindi innegabile che essa rappresenta, rispetto al precedente tributo, un tributo più oneroso per i contribuenti!
Un’indagine della CGIA di Mestre ha calcolato che su un’abitazione civile di 114 mq la T.A.R.E.S. comporterà un aumento di spesa pari mediamente al 29.1% in aumento – più o meno €. 73.
Originariamente sono state previste, per il pagamento, 4 rate trimestrali: Gennaio, Aprile, Luglio e Dicembre.
Se l’anno scorso molti contribuenti hanno utilizzato al propria tredicesima per il pagamento dell’ultima rata IMU, quest’anno si aggiungerà anche il pagamento della rata T.A.R.E.S. e quindi, in definitiva, la tredicesima non basterà probabilmente per il pagamento di entrambe.
Il D.L. 1/2013 ha posticipato il pagamento della prima rata della T.A.R.E.S. – originariamente previsto ad Aprile – al mese di luglio (solo per quest’anno di “transizione” 2013).
La base imponibile (su cui effettuare i calcolo) per quest’anno 2013 sarò lo stesso utilizzato per il calcolo della T.A.R.S.U. e la T.I.A. Quindi, fino alla determinazione delle tariffe da parte del Comune, l’importo delle rate – determinato in acconto – è commisurato a quanto versato l’anno precedente – 2012.
Inoltre vi è l’obbligo dichiarativo con modalità che saranno definite dai Comuni!
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