Commercio Elettronico – Lo scontrino c’è o no?


Con la Risoluzione n. 274/E – 05.11.2009 – l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito alcuni dubbi operativi riguardo l’emissione di fattura nell’attiva di commercio elettronico.
Il commercio elettronico, infatti, viene distinto in:
·       commercio elettronico diretto à beni virtuali (Quando il bene può essere trasferito non fisicamente ma telematicamente)
·       commercio elettronico indiretto à beni fisici (Quando il bene viene consegnato fisicamente al cliente)
Benché vi sia l’obbligo di registrazione dei corrispettivi per l’esercente attività di commercio elettronico, lo stesso non è obbligato all’emissione di fattura – tranne se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione – ne all’emissione di scontrini o ricevute fiscali.

Il problema sorge per molti con riguardo alla garanzia che di solito fa riferimento allo scontrino.
Si ritiene possibile ovviare a questa problematica, attraverso un buono di consegna (tramesso in allegato al bene) al fine di potere usufruire della garanzia stessa.

Per il commercio diretto, come nel caso di acquisto e download di software, o di servizi, è obbligatoria l’emissione della fattura

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