Commercio Elettronico – Lo scontrino c’è o no?
Con la Risoluzione
n. 274/E – 05.11.2009 – l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito alcuni dubbi
operativi riguardo l’emissione di fattura nell’attiva di commercio elettronico.
Il commercio elettronico, infatti, viene distinto in:
· commercio
elettronico diretto à
beni virtuali (Quando il bene può essere trasferito non fisicamente ma
telematicamente)
· commercio
elettronico indiretto à
beni fisici (Quando il bene viene consegnato fisicamente al cliente)
Benché vi sia l’obbligo di registrazione dei
corrispettivi per l’esercente attività di commercio elettronico, lo stesso non
è obbligato all’emissione di fattura – tranne se non richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell’operazione – ne all’emissione di
scontrini o ricevute fiscali.
Il problema sorge per molti con riguardo alla garanzia
che di solito fa riferimento allo scontrino.
Si ritiene possibile ovviare a questa problematica,
attraverso un buono di consegna (tramesso in allegato al bene) al fine di
potere usufruire della garanzia stessa.
Per il commercio diretto, come nel caso di acquisto e
download di software, o di servizi, è obbligatoria l’emissione della fattura
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