Accertamento con adesione – mancato pagamento di una rata … ed ora?
Qualora il contribuente consideri la pretesa dell’amministrazione
finanziaria infondata, in tutto o in parte, può ricorre dinanzi alla
Commissione Tributaria, esperendo il proprio diritto di far riconoscere le
proprie argomentazioni e considerazioni.
Il legislatore, nel corso degli anni, ha voluto definire
degli “istituti”, definitivi “istituti deflattivi del contenzioso tributario”,
al fine di evitare l’instaurarsi di una lite tra il contribuente e l’amministrazione
finanziaria, affermando allo stesso tempo, la volontà di una sempre più chiara
collaborazione tra fisco e contribuente.
Tra i vari istituti esperibili sicuramente riveste un
ruolo importante quello dell’Accertamento con Adesione.
In sostanza il contribuente instaura un contraddittorio
con l’Agenzia, avvenendo ad una definizione di accertamento concordato,
attraverso un “dialogo” tra contribuente ed Agenzia stessa.
In linea generale, tale istituto è esperibile dopo aver ricevuto
un avviso di accertamento oppure dopo un accesso, un’ispezione od una verifica,
da parte di dipendenti autorizzati dell’amministrazione finanziaria, oppure dai
militari della Guardia di Finanza.
I vantaggi dell’adesione
sono:
i
La riduzione delle sanzioni amministrative (1/3 del minimo).
ii
Riduzione delle sanzioni penali
iii
Non applicazione delle sanzioni accessorie
Inoltre l’adesione viene
considerato come una circostanza attenuante per i fatti accertati perseguibili
anche penalmente.
Qualora vi sia accordo tra le pati si giunge alla
definizione dell’adesione.
L’adesione si perfeziona, non meramente con la
sottoscrizione dell’atto stesso, ma con il pagamento delle somme da versare.
Riguardo quest’ultimo aspetto ci si chiede cosa succederebbe nel caso di mancato
versamento di una rata.
Il perfezionamento dell’adesione dell’atto, derivante dall'accordo in contraddittorio tra l’amministrazione finanziaria ed il
contribuente, avviene con il versamento delle somme risultanti in esso.
Leggendo la Circolare 41/E dell’agenzia delle Entrate –
05.08.2011 – si può affermare che in linea teoria inl perfezionamento avviene
con il versamento della prima rata (a cui naturalmente devono fare seguito le
successive). Infatti:
“…In
conseguenza dell’avvenuto perfezionamento della definizione con il tempestivo e
congruo versamento della prima rata…”
Il mancato pagamento, però da parte del contribuente,
comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue e della sanzione pari al 60%
sull’importo residuo, così come disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
La sanzione, originariamente prevista del 30%, viene
irrogata quindi, su tutte le somme rimanenti, determinando al contempo anche la
decadenza dal beneficio della dilazione.
Se, però, il contribuente spontaneamente, entro il
termine di scadenza della rata successiva provvede al ravvedimento, non decade
dal beneficio della dilazione. Usufruendo dello strumento del ravvedimento
operoso, art. 13 del D.Lgs. 472/97, il contribuente verserà oltre l’importo
della rata scaduta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Diversa è la situazione nel caso il contribuente abbia
versato le somme a diverso ufficio. Infatti sempre l’art. 13 del D.Lgs. 471/97
recita:
“…
Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti
sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio concessionario diverso da quello
competente.”
Anche, quindi nel cas di mancato pagamento di una delle
rate, il ravvedimento operoso opera come strumento di ripristino della
situazione soggettiva “positiva” del contribuente!
L’accertamento con adesione svolge sicuramente un ruolo
importante in quanto permette non solo la definizione agevolata delle sanzioni,
ma anche la possibilità di “chiudere” la lite con l’amministrazione.
Il mancato pagamento della rata, può non solo generare la
decadenza del beneficio rateale, ma anche il gravare di maggiori sanzioni. Se
ci si ravvede entro il termine per il pagamento della rata successiva si può
conservare tale beneficio e “non perdere” le agevolazioni derivanti da tale
istituto!
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