Cartella con a/e e relata in bianco? – Adesso è tutto Ok per Equitalia, lo dice la Cassazione!!!


La notificazione di atti (provvedimenti) o delle cartelle di pagamento segue, e deve seguire, regole ed impostazioni ben precise, in quanto la notificazione stessa è indispensabile per portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell’amministrazione finanziaria.

Vizi legati alle notificazioni hanno generato nel tempo, discussioni ed orientamenti diversi.
In particolare per quanto riguarda la notificazione a mezzo servizio postale di cartella di pagamento (Equitalia), con semplice a/r e senza compilazione della relata di notifica, gli orientamenti delle Commissioni Tributarie si sono mosse quasi unanimemente (CTP di Lecce, Sent. 909 del 23.10.2009, CTP di Vicenza n. 33/07/12, CTP di Foggia n. 191/04/12, CTP di Bari n. 110/2012, CTP di Milano n. 62/22/10, CTR Lombardia n. 141/2009…) nel sottolineare che tale “mancanza” fosse in realtà un irregolarità più grave di un semplice vizio formale, determinandone l’inesistenza addirittura (e ciò che non esiste non può essere pagato!).


La Corte di Cassazione con Sentenza 15746 del 19.09.2012, sembra essere stata di avviso diverso.
I Supremi giudici hanno infatti evidenziato che “… la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 197/602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001. E’ sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sua avvenuta con consegna di plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale s enon quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente… ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui fatto è stato consegnato, adempimento on previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come intellegibile, fatto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto do un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stanto la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata…”

E’ sufficiente, in sintesi, che ci sia stata consegna presso il domicilio del destinatario senza che siano necessari ulteriori adempimenti da parte dell’ufficiale postale.
A questo punto, considerando che anche altre sentenze della Corte di Cassazione si sono mosse in questa direzione, si può ritenere consolidata tale tesi.
Non resta che verificare che l’ufficiale postale abbia, una volta individuata la persona che ritiene legittimata alla ricezione, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente!

Commenti

Post popolari in questo blog

Dal 15 gennaio 2018 si “Resta al Sud”|Avvio dei nuovi fondi per le imprese!!!

resto al sud – cosa cambia?

Agevolazioni under 46 - resto al sud 2019! Cosa cambia con la legge di bilancio 2019