Cartella con a/e e relata in bianco? – Adesso è tutto Ok per Equitalia, lo dice la Cassazione!!!
La notificazione di atti (provvedimenti) o delle cartelle
di pagamento segue, e deve seguire, regole ed impostazioni ben precise, in
quanto la notificazione stessa è indispensabile per portare a conoscenza del
contribuente la pretesa dell’amministrazione finanziaria.
Vizi legati alle notificazioni hanno generato nel tempo,
discussioni ed orientamenti diversi.
In particolare per quanto riguarda la notificazione a
mezzo servizio postale di cartella di pagamento (Equitalia), con semplice a/r e
senza compilazione della relata di notifica, gli orientamenti delle Commissioni
Tributarie si sono mosse quasi unanimemente (CTP di Lecce, Sent. 909 del
23.10.2009, CTP di Vicenza n. 33/07/12, CTP di Foggia n. 191/04/12, CTP di Bari
n. 110/2012, CTP di Milano n. 62/22/10, CTR Lombardia n. 141/2009…) nel sottolineare
che tale “mancanza” fosse in realtà un irregolarità più grave di un semplice
vizio formale, determinandone l’inesistenza addirittura (e ciò che non esiste
non può essere pagato!).
La Corte di Cassazione con Sentenza 15746 del 19.09.2012,
sembra essere stata di avviso diverso.
I Supremi giudici hanno infatti evidenziato che “… la cartella esattoriale può essere notificata,
ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 197/602, anche direttamente da parte del concessionario
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la
disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001. E’ sufficiente, per il
relativo perfezionamento, che la spedizione postale sua avvenuta con consegna
di plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte
dell’ufficiale postale s enon quello di curare che la persona da lui
individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro
di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da
restituire al mittente… ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento
le generalità della persona a cui fatto è stato consegnato, adempimento on
previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come
intellegibile, fatto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a
cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto do
un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in
tal modo impugnabile, stanto la natura di atto pubblico dell’avviso di
ricevimento della raccomandata…”
E’ sufficiente, in sintesi, che ci sia stata consegna
presso il domicilio del destinatario senza che siano necessari ulteriori
adempimenti da parte dell’ufficiale postale.
A questo punto, considerando che anche altre sentenze
della Corte di Cassazione si sono mosse in questa direzione, si può ritenere
consolidata tale tesi.
Non resta che verificare che l’ufficiale postale abbia,
una volta individuata la persona che ritiene legittimata alla ricezione,
apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso
di ricevimento da restituire al mittente!
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