Cessione d’impresa – Acquisto di attività commerciale – i vecchi debiti con il fisco chi li paga?


L’acquisto di un’attività già avviata è sicuramente un’alternativa all'implementazione ex novo di una nuova realtà d’impresa. Tale acquisto rientra in una delle fattispecie della Cessione d’Impresa – che è da intendersi come “il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo” (Corte Di Cassazione, Sentenza 21481 del 09.10.2009)


Al di là delle modalità operative, delle problematiche fiscali e contabili, vogliamo soffermarci sulla tematica dei debiti  nella cessione d’impresa.
Il cessionario (colui che acquista l’impresa) deve pagare tutti i debiti i vecchi debiti con il fisco del cedente?


Debiti verso fornitori - L’art. 2560 del codice civile afferma:

“ L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito … nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda … se essi risultano dai libri contabili obbligatori”

In sostanza, quindi, il cedente (venditore) rimane comunque obbligato per i debiti che ha contratto precedentemente alla “cessione dell’attività d’impresa”
Va precisato però che l’art. 2560, contiene un rimando all’art. 1273 c.c. Tale rimando in sostanza permette di affermare che il venditore liberato nel caso in cui i crediti siano concordi nell'accettare l’accollo dei debiti da parte del cessionario (acquirente).

L’ultima parte dell’art. 2560 afferma che il cessionario risponde dei debiti che risultano dai libri contabili obbligarti. La Corte di Cassazione con Sentenza n. 8363 del 20.06.2000, ha precisato che se il debito non risulta da tali scritture obbligatorie, l’acquirente allora, non sarà tenuto al pagamento, pur se ne fosse venuto a conoscenza per altri mezzi diversi da quelle proprie dei libri contabili obbligatori

Debiti tributari – I debiti tributari, per loro natura infatti, non sono considerabili come i debiti verso i fornitori! - Per quanto riguarda i debiti tributari, l’art. 14 del D.Lgs.  472/1997, recita

” Il cessionario è responsabile il solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda …, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.  L ’obbligazione del cessionario è limitato al debito risultante alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione …  e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza…”

Quindi, per quanto riguarda i debiti tributari è opportuno farsi rilasciare un “certificato di carichi pendenti” dall'Agenzia attestante la posizione o meno debitoria del cedente.
Tale certificato sull'esistenza di contestazioni i  corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti – permette pieno effetto liberatorio del cessionario.
Infatti nel caso di debiti tributari, il cessionario risponde dei debiti del cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferite all’anno in cui avviene la cessione e ai due anni precedenti nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse precedentemente.


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