Cessione d’impresa – Acquisto di attività commerciale – i vecchi debiti con il fisco chi li paga?
L’acquisto di un’attività già avviata è sicuramente un’alternativa all'implementazione ex novo di una nuova realtà d’impresa. Tale acquisto
rientra in una delle fattispecie della Cessione d’Impresa – che è da intendersi
come “il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile
la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio
di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico
obiettivo” (Corte Di Cassazione, Sentenza 21481 del 09.10.2009)
Al di là delle modalità operative, delle problematiche
fiscali e contabili, vogliamo soffermarci sulla tematica dei debiti nella cessione d’impresa.
Il cessionario (colui che acquista l’impresa) deve pagare tutti
i debiti i vecchi debiti con il fisco del cedente?
Debiti verso fornitori - L’art. 2560 del codice civile afferma:
“ L’alienante non è liberato
dai debiti, inerenti all'esercizio dell’azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito … nel
trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente
dell’azienda … se essi risultano dai libri contabili obbligatori”
In sostanza, quindi, il cedente (venditore) rimane comunque
obbligato per i debiti che ha contratto precedentemente alla “cessione dell’attività
d’impresa”
Va precisato però che l’art. 2560, contiene un rimando
all’art. 1273 c.c. Tale rimando in sostanza permette di affermare che il
venditore liberato nel caso in cui i crediti siano concordi nell'accettare l’accollo
dei debiti da parte del cessionario (acquirente).
L’ultima parte dell’art. 2560 afferma che il cessionario
risponde dei debiti che risultano dai libri contabili obbligarti. La Corte di
Cassazione con Sentenza n. 8363 del 20.06.2000, ha precisato che se il debito
non risulta da tali scritture obbligatorie, l’acquirente allora, non sarà
tenuto al pagamento, pur se ne fosse venuto a conoscenza per altri mezzi diversi
da quelle proprie dei libri contabili obbligatori
Debiti tributari – I debiti tributari, per loro
natura infatti, non sono considerabili come i debiti verso i fornitori! - Per
quanto riguarda i debiti tributari, l’art. 14
del D.Lgs. 472/1997, recita
”
Il cessionario è responsabile il solido, fatto salvo il beneficio della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda …,
per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni
commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché
per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a
violazioni commesse in epoca anteriore. L
’obbligazione del cessionario è limitato al debito risultante alla data del
trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione … e degli enti preposti all'accertamento dei
tributi di loro competenza…”
Quindi, per quanto riguarda i debiti tributari è
opportuno farsi rilasciare un “certificato di carichi pendenti” dall'Agenzia attestante la posizione o meno debitoria del cedente.
Tale certificato sull'esistenza di contestazioni i corso e di quelle già definite per le quali i
debiti non sono stati soddisfatti – permette pieno effetto liberatorio del
cessionario.
Infatti nel caso di debiti tributari, il cessionario risponde
dei debiti del cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferite
all’anno in cui avviene la cessione e ai due anni precedenti nonché per quelle
già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse
precedentemente.
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