Sospendere la riscossione? – Alcune novità per il contribuente!


La Legge 228/2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 302 del 29.12.2012, ha tra le diverse novità, definito alcune modalità per cui il contribuente può richiedere direttamente ad Equitalia la sospensione della riscossione.

L’art. 1, co. 537 sancisce la possibilità , data al contribuente, di richiedere personalmente ed immediatamente la sospensione della riscossione qualora ricorrano delle motivazioni – tali motivazioni sono riportate nel comma 538 dello stesso articolo:
                                                                                 i.            Prescrizione i decadenza di  diritto di credito sotteso intervenuta antecedentemente la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo
                                                                               ii.            Sospensione amministrativa
                                                                             iii.            Sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente
                                                                              iv.            Pagamento effettuato riconducibile al ruolo in oggetto effettuato in data antecedente la formazione del ruolo
                                                                                v.            Qualsia altra causa di non esigibilità del credito
Sebbene tale azione era possibile come da prassi, la Legge di Stabilità 2013, ha permesso di disciplinare normativamente questa possibilità.
In pratica non si procederà più in autotutela, ma attraverso un’istanza, si ha la possibilità di una risposta concreta alla domanda di sospensione. Sempre che le motivazioni addotte siano corrette!

A livello temporale il contribuente deve entro 90 gg dal ricevimento dl primo atto presentare istanza – da effettuarsi su modello conforme -  al Concessionario della riscossione, il quale, entro 10 gg trasmette la stessa all'ente impositore.
L’ente impositore entro 220 gg, invia comunicazione, determinando lo sgravio in tutto o in parte. Tale comunicazione va sia al contribuente  che ad Equitalia.

A questo link potete scaricare il modulo: http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/
Cliccando in alto a destra.

Poiché gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate hanno natura di titolo esecutivo  per la sospensione degli stessi, bisogna presentare istanza presso l’Agenzia delle Entrate stessa!
Medesima cosa riguardo gli avvisi di addebito disposti dall’INPS.

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