Sospendere la riscossione? – Alcune novità per il contribuente!
La Legge 228/2012
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di Stabilità 2013 –
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 302 del 29.12.2012,
ha tra le diverse novità, definito alcune modalità per cui il contribuente può
richiedere direttamente ad Equitalia la sospensione della riscossione.
L’art. 1, co. 537 sancisce la possibilità , data al
contribuente, di richiedere personalmente ed immediatamente la sospensione
della riscossione qualora ricorrano delle motivazioni – tali motivazioni sono
riportate nel comma 538 dello stesso articolo:
i.
Prescrizione i decadenza di diritto di credito sotteso intervenuta
antecedentemente la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo
ii.
Sospensione amministrativa
iii.
Sospensione giudiziale, oppure da una sentenza
che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente
iv.
Pagamento effettuato riconducibile al ruolo
in oggetto effettuato in data antecedente la formazione del ruolo
v.
Qualsia altra causa di non esigibilità del
credito
Sebbene tale azione era possibile come da prassi, la
Legge di Stabilità 2013, ha permesso di disciplinare normativamente questa possibilità.
In pratica non si procederà più in autotutela, ma attraverso un’istanza, si ha la possibilità
di una risposta concreta alla domanda di sospensione. Sempre che le motivazioni
addotte siano corrette!
A livello temporale il
contribuente deve entro 90 gg
dal ricevimento dl primo atto presentare istanza – da effettuarsi su modello
conforme - al Concessionario della riscossione, il quale, entro 10 gg trasmette la stessa all'ente impositore.
L’ente
impositore entro 220 gg, invia comunicazione, determinando lo
sgravio in tutto o in parte. Tale comunicazione va sia al contribuente che ad Equitalia.
A questo link potete scaricare il modulo: http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/
Cliccando in alto a destra.
Poiché gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate
hanno natura di titolo esecutivo per la sospensione degli stessi, bisogna presentare
istanza presso l’Agenzia delle Entrate stessa!
Medesima cosa riguardo gli avvisi di addebito disposti dall’INPS.
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