Ristrutturazione edilizie – agevolazione permanente ma con bonifico!


L’art. 4 del D.L. 201/21011 in seguito convertito nella L. 241/2011 ha introdotto l’articolo 16 bis nel DPR 917/86.
L’art. 16 bis definisce le detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

“… Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36  per  cento
delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare,  sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi …”

Mentre precedentemente si sono susseguite di anno in anno periodi per usufruire di queste agevolazioni, con l’articolo introdotto nel DPR 917/86 ci troviamo di fronte ad una agevolazione di carattere permanente.

Anche la procedura, in linea generale, risulta snellita per quanto riguarda gli adempimenti!

Vogliamo soffermarci però su di un elemento importante che può inficiare il diritto stesso alla detrazione: la modalità di pagamento – attestazione.

Il pagamento delle spese effettuati e per le quali si chiede la detrazione deve essere effettuato SOLO tramite bonifico – Bonifico bancario o postale. Il bonifico effettuato online è equiparato a quello bancario.

Se il pagamento è effettuato in modalità diverse la detrazione NON può essere riconosciuta (Circolare Ministeriale 57 del 1998e Ris. Dir. Reg. delle Entrate della Lombardia n. 21489/99).

E’ importante inoltre che la ricevuta relativa al bonifico bancario deve riportare:
          i            causale di versamento
        ii            codice fiscale del beneficiario della detrazione
      iii            numero di P.IVA. o codice fiscale del soggetto del quale il bonifico è stato effettuato.

Nel caso, poi, il bonifico mancasse di qualche parte è da ritenersi valido solo nel caso in cui dall'analisi dei documenti prodotto si rilevi, così come stabilito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 300/e del 2008, la chiara relazione tra somme versate, fatture emesse e lavori eseguiti.

Altri riferimenti a questo link : http://www.nextville.it/normativa/1758/

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