Ristrutturazione edilizie – agevolazione permanente ma con bonifico!
L’art. 4 del D.L. 201/21011 in seguito convertito nella
L. 241/2011 ha introdotto l’articolo 16 bis nel DPR 917/86.
L’art. 16 bis definisce le detrazioni delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici.
“…
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari
al 36 per
cento
delle
spese documentate, fino ad
un ammontare complessivo
delle
stesse
non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute
ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono,
sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati
gli interventi …”
Mentre precedentemente si sono susseguite di anno in anno
periodi per usufruire di queste agevolazioni, con l’articolo introdotto nel DPR
917/86 ci troviamo di fronte ad una agevolazione di carattere permanente.
Anche la procedura, in linea generale, risulta snellita
per quanto riguarda gli adempimenti!
Vogliamo soffermarci però su di un elemento importante
che può inficiare il diritto stesso alla detrazione: la modalità di pagamento –
attestazione.
Il pagamento delle spese effettuati e per le quali si
chiede la detrazione deve essere effettuato SOLO tramite bonifico – Bonifico
bancario o postale. Il bonifico effettuato online è equiparato a quello
bancario.
Se il pagamento è effettuato in modalità diverse la
detrazione NON può essere riconosciuta (Circolare Ministeriale 57 del 1998e
Ris. Dir. Reg. delle Entrate della Lombardia n. 21489/99).
E’ importante inoltre che la ricevuta relativa al
bonifico bancario deve riportare:
i
causale di versamento
ii
codice fiscale del beneficiario della
detrazione
iii
numero di P.IVA. o codice fiscale del
soggetto del quale il bonifico è stato effettuato.
Nel caso, poi, il bonifico mancasse di qualche parte è da
ritenersi valido solo nel caso in cui dall'analisi dei documenti prodotto si
rilevi, così come stabilito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 300/e
del 2008, la chiara relazione tra somme versate, fatture emesse e lavori
eseguiti.
Altri riferimenti a questo link : http://www.nextville.it/normativa/1758/
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