Non siete convinti delle loro motivazioni? – Pensate anche all’Autotutela!
Nel ricevimento di alcune tipologie di comunicazioni o
atti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può non trovarsi d’accordo
con la pretesa dell’Ente, magari perché ad esempio non sono state considerate
delle detrazioni d’imposta che spettavano, oppure perché potrebbe ritenere in
calcolo in qualche modo errato.
In questi casi, il contribuente se ne ravvisa le giuste
motivazioni, può presentare un’istanza, denominata Istanza di Autotutela, nella
quale richiedere l’annullamento o la revoca dell’atto stesso.
E’ importante sottolineare, prima di analizzare l’autotutela,
che l’Agenzia delle Entrate non è costretta ad accogliere quanto formulato nell’Autotutela,
ne la stessa sospende
in nessun modo il termine per la presentazione del ricorso presso la
Commissione Tributaria Provinciale.
Che cosa è, quindi, l’Autotutela? Quando ce ne possiamo servire?
Introdotta con l’art 68 del DPR 287/1992. Il DM 37/1997
ha in seguito definito il regolamento per l’esercizio di tale potere. Infatti, l’autotutela,
anche se può essere presentata dal contribuente, è un potere che spetta all'amministrazione che ha emanato l’atto.
L’amministrazione che emana l’atto, come nel caso dell’Agenzia delle Entrate per
gli atti e gli avvisi, ha anche il potere di revocare l’atto se essa a seguito
di sopraggiunte informazioni, o per altre motivazioni, ritiene che la pretesa precedentemente
portata a conoscenza del contribuente sia da ritenersi nulla.
Quindi, il contribuente, può
in un certo senso “introdurre” all'Agenzia questa fattispecie, queste considerazioni,
ma il potere proprio dell’autotutela rimane all'amministrazione stessa.
L’Autotutela viene considerata uno strumento deflattivo del
contenzioso tributario, in quanto se accettata, permette di
evitare la proposizione del ricorso.
Ricapitolando quindi, l’autotutela può essere esperita
sia dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui essa ritiene di aver
commesso un errore, annullando quindi l’atto che essa stessa ha emanato, sia
dal contribuente, presentando istanza di autotutela, motivando e richiedendo l’annullamento
o la revoca. E’ pacifico che nel secondo caso, poiché l’azione è partita dal
contribuente, l’amministrazione può anche continuare a ritenere legittimo il
proprio operato, i propri calcoli, le proprie considerazione ecc, di fatto non
condividendo i motivi esposti dal contribuente.
L’Autotutela sospende i termini per la presentazione del
Ricorso?
Come sopra premesso, l’Autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso alla
Commissione Tributaria, è bene, tenere presente i termini, e se il caso
presentare ricorso secondo le norme stabilite.
L’Autotutela, può essere utilizzata, quindi, dal
contribuente quando l’atto è da ritenersi illegittimo per motivi per così dire “oggettivi”,
come ad esempio:
- errore di calcolo
- mancata considerazione di detrazioni o deduzioni
spettanti
- errore di calcolo
- mancata considerazione di pagamenti eseguiti
A chi va presentata?
L’istanza di autotutela va presentata all'ufficio che ha
emesso l’atto, contenente oltre alle informazioni del contribuente, i
riferimenti degli atti a cui si riferisce, i motivi edotti.
Nel caso in cui il contribuente presentasse istanza
presso altro ufficio, questi deve trasmettere l’istanza a quello competente. In
caso di inerzia grave, il contribuente può presentare istanza presso un “ufficio
superiore”, richiedendo l’annullamento dell’atto (e di tutti gli effetti
derivanti) alla Direzione Regionale alla quale l’ufficio appartiene.
Se accettano?
Se l’amministrazione finanziaria, ravvisandone le
motivazioni, decidere di procedere all'annullamento dell’atto precedentemente
portato a conoscenza del contribuente, invia allo stesso una comunicazione.
La comunicazione può contenere un allunamento totale o
anche solo parziale, una ridefinizione della pretesa magari alla luce di
elementi che se pur modificativi in parte, non possono determinare un
annullamento totale.
In pendenza di giudizio?
La Corte di Cassazione è intervenuta con la Sent.
16987/03 del 12.11.2003, che ha stabilito che l’annullamento in pendenza di
giudizio determina la materia del contendere cessata. Quindi, nel caso in cui
anche si si fosse instaurato un ricorso, l’amministrazione finanziaria decida
di annullare l’atto, ciò determina la cessazione del procedimento stesso.
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