Non siete convinti delle loro motivazioni? – Pensate anche all’Autotutela!


Nel ricevimento di alcune tipologie di comunicazioni o atti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può non trovarsi d’accordo con la pretesa dell’Ente, magari perché ad esempio non sono state considerate delle detrazioni d’imposta che spettavano, oppure perché potrebbe ritenere in calcolo in qualche modo errato.

In questi casi, il contribuente se ne ravvisa le giuste motivazioni, può presentare un’istanza, denominata Istanza di Autotutela, nella quale richiedere l’annullamento o la revoca dell’atto stesso.
E’ importante sottolineare, prima di analizzare l’autotutela, che l’Agenzia delle Entrate non è costretta ad accogliere quanto formulato nell’Autotutela, ne la stessa sospende in nessun modo il termine per la presentazione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.

Che cosa è, quindi, l’Autotutela? Quando ce ne possiamo servire?
Introdotta con l’art 68 del DPR 287/1992. Il DM 37/1997 ha in seguito definito il regolamento per l’esercizio di tale potere. Infatti, l’autotutela, anche se può essere presentata dal contribuente, è un potere che spetta all'amministrazione che ha emanato l’atto.
L’amministrazione che emana l’atto,  come nel caso dell’Agenzia delle Entrate per gli atti e gli avvisi, ha anche il potere di revocare l’atto se essa a seguito di sopraggiunte informazioni, o per altre motivazioni, ritiene che la pretesa precedentemente portata a conoscenza del contribuente sia da ritenersi nulla.
Quindi, il contribuente, può in un certo senso “introdurre” all'Agenzia questa fattispecie, queste considerazioni, ma il potere proprio dell’autotutela rimane all'amministrazione stessa.

L’Autotutela viene considerata uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, in quanto se accettata, permette di evitare la proposizione del ricorso.

Ricapitolando quindi, l’autotutela può essere esperita sia dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui essa ritiene di aver commesso un errore, annullando quindi l’atto che essa stessa ha emanato, sia dal contribuente, presentando istanza di autotutela, motivando e richiedendo l’annullamento o la revoca. E’ pacifico che nel secondo caso, poiché l’azione è partita dal contribuente, l’amministrazione può anche continuare a ritenere legittimo il proprio operato, i propri calcoli, le proprie considerazione ecc, di fatto non condividendo i motivi esposti dal contribuente.

L’Autotutela sospende i termini per la presentazione del Ricorso?
Come sopra premesso, l’Autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria, è bene, tenere presente i termini, e se il caso presentare ricorso secondo le norme stabilite.

L’Autotutela, può essere utilizzata, quindi, dal contribuente quando l’atto è da ritenersi illegittimo per motivi per così dire “oggettivi”, come ad esempio:
- errore di calcolo
- mancata considerazione di detrazioni o deduzioni spettanti
- errore di calcolo
- mancata considerazione di pagamenti eseguiti

A chi va presentata?
L’istanza di autotutela va presentata all'ufficio che ha emesso l’atto, contenente oltre alle informazioni del contribuente, i riferimenti degli atti a cui si riferisce, i motivi edotti.
Nel caso in cui il contribuente presentasse istanza presso altro ufficio, questi deve trasmettere l’istanza a quello competente. In caso di inerzia grave, il contribuente può presentare istanza presso un “ufficio superiore”, richiedendo l’annullamento dell’atto (e di tutti gli effetti derivanti) alla Direzione Regionale alla quale l’ufficio appartiene.

Se accettano?
Se l’amministrazione finanziaria, ravvisandone le motivazioni, decidere di procedere all'annullamento dell’atto precedentemente portato a conoscenza del contribuente, invia allo stesso una comunicazione.
La comunicazione può contenere un allunamento totale o anche solo parziale, una ridefinizione della pretesa magari alla luce di elementi che se pur modificativi in parte, non possono determinare un annullamento totale.

In pendenza di giudizio?
La Corte di Cassazione è intervenuta con la Sent. 16987/03 del 12.11.2003, che ha stabilito che l’annullamento in pendenza di giudizio determina la materia del contendere cessata. Quindi, nel caso in cui anche si si fosse instaurato un ricorso, l’amministrazione finanziaria decida di annullare l’atto, ciò determina la cessazione del procedimento stesso.

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