Avvisi di Accertamento…ma entro quanto tempo ci vanno notificati?


Abbiamo più volte affermato come la notificazione sia elemento essenziale, la quale permette al contribuente di venire  conoscenza dell’atto o ei provvedimenti contenenti la pretesa dell’amministrazione finanziaria.

Con la Sentenza 280/2005 la Consulta ha inteso sottolineare l’importanza di un principio, quello di permettere al contribuente di avere comunque dei riferimenti temporali certi, non rimanendo per questo in una situazione priva di limiti temporali.

Diversi sono gli atti che l’amministrazione finanziaria può inviare o notificare al contribuente. Ci soffermiamo sugli avvisi di accertamento per la loro importanza.
Gli avvisi di accertamento (ricordiamo che essi hanno natura anche di titolo esecutivo, il che significa che non dobbiamo più attenderci la cartella, ma gli stessi avvisi riportano l’intimazione ad adempiere) i riferimenti sono contenuti negli articoli 57 del DPR 633/72, 43 del DPR 600/73 e 25 del DPR  602/73.
Gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro:
·      il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
·      il 31 dicembre del 5° anno successivo – nel caso di omessa presentazione della dichiarazione – a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Quindi se tali termini non vengono rispettati la pretesa dell'amministrazione finanziaria non può andare avanti! 

In presenza di reati tributari i termini vengono raddoppiati, quindi:
·      il 31 dicembre dell’ 8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
·      il 31 dicembre del 10° anno successivo – nel caso di omessa presentazione della dichiarazione – a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Gli avvisi di accertamento sono atti unilaterali impositivi di natura esecutiva.
Questo significa che per esperire un’azione il contribuente deve necessariamente prestare attenzione riguardo i termini, sia relativi al pagamento, sia relativi alla presentazione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, qualora egli ne ravvisi la fondatezza dei propri motivi.

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