E l’imposta di registro sale da €.168 ad €.200! Nuovi aumenti 2014?
In questi giorni si parla di
ripresa, di diminuzione delle tasse… Imu non Imu…si riguardano le stima a
ribasso, e non. Speriamo di “guardare” da qualche parte qualche idea di
politica industriale interessante e necessaria alla vera ripresa, per
adesso…guardiamo e basta! Ma dicono che bisogna dare il giusto tempo alle
cose…i giusti anni…speriamo non i secoli! Si è parlato comunque di diminuzioni
del carico fiscale, di diminuzioni impositive, beh…quella di registro, invece,
aumenta come quella ipotecaria e catastale! Analizzeremo anche le altre novità
collegata con gli articoli “alla mano”.
A questo punto non rimane da
chiedersi Quando e Quanto cambieranno “le cose” e quali sono le differenze tra prima e dopo, in
modo da avere almeno un’idea quanto più precisa della “situazione”.
Quando?
In primis è giusto chiedersi da quando ci sono questi “cambiamenti”. le
disposizioni hanno effetto dal 01.01.2014, quindi tutti gli atti che saranno
pubblicati, emanati o registrati, fino al 31.121.2013 seguiranno la “vecchia
tariffa”.
Introdotta nel nostro ordinamento
Legislativo con il DPR 131/1986 Approvazione del Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro imposta di registro – rientra tra le cosiddette “imposte indirette” (Le imposte che secondo la
definizione classica sono correlate alla ricchezza nel momento in cui essa iene
trasferita) e si applica, come indicato dall’art. 1. Oggetto dell’imposta
– “…
agli atti soggetti a registrazione e
quelli volontariamente presentati per la registrazione”.
Quanto? L’art. 26 del D.L. 104/2013 – Misure urgenti in
materia di Istruzione, Università e Ricerca - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale n. 214/2013 – che potete
consultare a questo link, sancisce delle
“modificazioni” relativamente sia all’imposta di registro che a quella ipotecaria e catastale.
l’articolo 26 recita: “…l’importo di ciascuna delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale stabilito i misura fissa di euro 168 da
disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”.
Quindi gli atti che erano soggetti agli importi fissi delle
imposte di registro, catastali ed ipotecarie pari ad €. 168
passano ad €. 200 l’anno
prossimo.
Bisogna considerare che gli atti soggetti non sono così
pochi, infatti, rientrano tra questi gli atti pubblici pubblicati od emanati,
le scritture private autenticate, le denunce presentate per la registrazione,
ecc
E’ solo questa la novità interessante? Beh no! Va considerato, infatti, che l’articolo
in questione “incide” sul D.L. 23/2011 –
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale – Pubblicato Sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale n. 67 del 23.03.2011. In particolare sull’art. 10,
comma 3, che potete consultare a questo link
Il testo originario prevedeva due aliquote per l’imposta di
registro
·
2% nel caso di acquisto di prima abitazione –
“prima casa”
·
9% negli altri casi
Inoltre venivano soppresse tutte le esenzioni ed
agevolazioni anche se previste da leggi speciali, azzerando però le imposte
ipotecarie e catastali previste per i trasferimenti immobiliari.
Quindi riassumendo prima della nuova norma – art. 26 DL
104/2013 – venivano abolite esenzioni ed agevolazioni, venivano azzerate
imposte ipotecarie e catastali, e le aliquote applicabili dell’imposta di
registro sarebbero state solo due, una del 2% e l’altra del 9%.
Cosa è cambiato allora? Che per quanto riguarda gli atti e le formalità poste in
essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e gli uffici
immobiliari, gli atti riguardanti il trasferimento della proprietà di beni, ecc., sono esenti si da imposta di bollo ne tasse
ipotecarie o catastali, ma sono soggetti ad imposta ipotecarie e catastale
nella misura fissa di €. 50!
Quindi? Beh
diciamo che queste modifiche “non sono state feticismi” ed hanno portato un po’
di confusione, nella fattispecie possiamo fare questo piccolo esempio in modo
da rendere più chiaro il cambiamento
Esempio – Supponiamo di comperare una
abitazione, non prima casa, con regolare atto pubblico ecc, ecc.
L’imposta di registro da pagare sarà proporzionale e
l’aliquota nella misura del 9% a questa si aggiungeranno €. 100,00 per l’imposta
ipotecarie e quella catastale in forma fissa…e poi … la casa!
Nota bene…ma bene: L’aumento dell’imposta di
registro è riferita a tutti gli atti che precedentemente scontavano l’imposta
fissa nella misura di €. 168. Quindi rientrano in tale aumento, ad esempio,
anche la registrazione dell’atto costituto e dello statuto all’Agenzia delle Entrate
nel caso di Associazione oppure nel caso di convezione – separazione dei beni,
ecc.
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