E l’imposta di registro sale da €.168 ad €.200! Nuovi aumenti 2014?

In questi giorni si parla di ripresa, di diminuzione delle tasse… Imu non Imu…si riguardano le stima a ribasso, e non. Speriamo di “guardare” da qualche parte qualche idea di politica industriale interessante e necessaria alla vera ripresa, per adesso…guardiamo e basta! Ma dicono che bisogna dare il giusto tempo alle cose…i giusti anni…speriamo non i secoli! Si è parlato comunque di diminuzioni del carico fiscale, di diminuzioni impositive, beh…quella di registro, invece, aumenta come quella ipotecaria e catastale! Analizzeremo anche le altre novità collegata con gli articoli  “alla mano”.
A questo punto non rimane da chiedersi Quando e Quanto cambieranno “le cose” e  quali sono le differenze tra prima e dopo, in modo da avere almeno un’idea quanto più precisa della “situazione”.
Quando? In primis è giusto chiedersi da quando ci sono questi “cambiamenti”. le disposizioni hanno effetto dal 01.01.2014, quindi tutti gli atti che saranno pubblicati, emanati o registrati, fino al 31.121.2013 seguiranno la “vecchia tariffa”.
Introdotta nel nostro ordinamento Legislativo con il DPR 131/1986  Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro imposta di registro – rientra tra le cosiddette “imposte indirette” (Le imposte che secondo la definizione classica sono correlate alla ricchezza nel momento in cui essa iene trasferita) e si applica, come indicato dall’art. 1. Oggetto dell’imposta –  “… agli atti soggetti a registrazione e  quelli volontariamente presentati per la registrazione”.
Quanto? L’art. 26 del D.L. 104/2013 – Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca  - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale  n. 214/2013 – che potete consultare a questo link,  sancisce delle “modificazioni” relativamente sia all’imposta di registro che a  quella ipotecaria e catastale.
l’articolo 26 recita: “…l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito i misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”.
Quindi gli atti che erano soggetti agli importi fissi delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie pari ad €. 168 passano ad €. 200 l’anno prossimo.
Bisogna considerare che gli atti soggetti non sono così pochi, infatti, rientrano tra questi gli atti pubblici pubblicati od emanati, le scritture private autenticate, le denunce presentate per la registrazione, ecc
E’ solo questa la novità interessante? Beh no! Va considerato, infatti, che l’articolo in questione “incide” sul  D.L. 23/2011 – Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale – Pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - Serie Generale n. 67 del 23.03.2011. In particolare sull’art. 10, comma 3, che potete consultare a questo link 
Il testo originario prevedeva due aliquote per l’imposta di registro
·         2% nel caso di acquisto di prima abitazione – “prima casa”
·         9% negli altri casi
Inoltre venivano soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni anche se previste da leggi speciali, azzerando però le imposte ipotecarie e catastali previste per i trasferimenti immobiliari.
Quindi riassumendo prima della nuova norma – art. 26 DL 104/2013 – venivano abolite esenzioni ed agevolazioni, venivano azzerate imposte ipotecarie e catastali, e le aliquote applicabili dell’imposta di registro sarebbero state solo due, una del 2% e l’altra del 9%.
Cosa è cambiato allora? Che per quanto riguarda gli atti e le formalità poste in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e gli uffici immobiliari, gli atti riguardanti il trasferimento della proprietà di beni, ecc.,  sono esenti si da imposta di bollo ne tasse ipotecarie o catastali, ma sono soggetti ad imposta ipotecarie e catastale nella misura fissa di €. 50!
Quindi? Beh diciamo che queste modifiche “non sono state feticismi” ed hanno portato un po’ di confusione, nella fattispecie possiamo fare questo piccolo esempio in modo da rendere più chiaro il cambiamento
Esempio – Supponiamo di comperare una abitazione, non prima casa, con regolare atto pubblico ecc, ecc.
L’imposta di registro da pagare sarà proporzionale e l’aliquota nella misura del 9% a questa si aggiungeranno €. 100,00 per l’imposta ipotecarie e quella catastale in forma fissa…e poi … la casa!

Nota bene…ma bene: L’aumento dell’imposta di registro è riferita a tutti gli atti che precedentemente scontavano l’imposta fissa nella misura di €. 168. Quindi rientrano in tale aumento, ad esempio, anche la registrazione dell’atto costituto e dello statuto all’Agenzia delle Entrate nel caso di Associazione oppure nel caso di convezione – separazione dei beni, ecc.

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