Avete pagato di più? Chiedete il Rimborso – Ecco come fare! – Però occhio alla Sentenza!


A volte capita di “dare allo Stato” più di quanto dovuto! … Alcuni direbbero: sempre!, ma noi ci riferiamo al versamento di imposte , che per errore o  distrazione, sono state effettuate in misura maggiore di quanto originariamente dovuto. In questi casi è possibile richiedere il rimborso di quanto dovuto utilizzando due canali:
1. Rimborso da di dichiarazione
2. Rimborso da istanza
E’ un argomento da tenere in considerazione soprattutto quando in esame sono contribuenti che hanno versato per sbaglio, ed in eccesso, un ammontare consistente dell’imposta. E’ bene attuare prontamente la procedura in moda da aspettare il mino tempo possibile, dato che la procedura di per sé non è certo istantanea, dato che l’amministrazione deve “controllare” la spettanza di tale richiesta.
Abbiamo pensato di strutturare questo post in maniera molto schematica in modo da avere una “fotografia abbastanza istantanea” dell’argomento. Vi segnaliamo, in basso, comunque anche il sito dell’Agenzia delle Entrate che potete consultare per maggiori informazioni.
Modalità
          i            Rimborso tramite dichiarazione à Potete richiedere il rimborso tramite il modello 730 oppure tramite il modello Unico.
        ii            Rimborso su istanza à E’ la modalità con cui potete richiedere il rimborso in tutte le altre ipotesi.
Termini:
·         48 mesi dalla data della ritenuta o del versamento per i rimborsi di ritenute o versamenti diretti
·         36 mesi dalla data del versamento per i rimborsi relativi alle imposte indirette, come nel caso ad esempio dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, ecc.
Come:
Domanda in carta semplice
A chi:
·       Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in riferimento al vostro domicilio fiscale nel caso di ritenute o versamenti.
·       Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente dove è stato registrato l’atto o la dichiarazione di successione.
Cosa Allegare:
Distinte dei versamenti , certificazione delle ritenute e qualsiasi altro atto o documento utile al fine di dimostrare la maggiore imposta versata non dovuta.

Non sempre l’istanza viene accolta, e non sempre, l’Agenzia risponde alla nostra richiesta di rimborso.
Cosa fare in questi casi?

Se l’istanza non viene accolta
Se l’istanza non viene accolta è possibile, ricorrendone le giuste motivazioni, presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale – CTP – competente di zona – entro 6 gg dalla data di notificazione del provvedimento indicante il rigetto.
Se l’Agenzia non ci risponde
Anche se il “silenzio amministrativo” può essere qualificato in diversi modi (si consideri ad esempio il caso del silenzio assenso come previsto dall’art. 20, co.1 della Legge 241/1990) in questi casi vige la “regole” del “silenzio-rigetto”. Se l’amministrazione finanziaria, quindi, nei tempi previsti on ha notificato nessuna risposta, vuol dire che la nostra istanza è stata rigettata. Cosa fare in questo caso? Anche in questo caso è possibile trascorso almeno il tempo di 90 giorni, ricorrere, come nel caso precedente, in Commissione Tributaria.
Come vengono restituiti i soldi
                        i            Contanti à se l’importo è inferiore ad €. 1.000,oo (Secondo le disposizioni sul limite dei pagamenti in contanti)
                      ii            Accredito in conto corrente (bancario o postale) à per le somme sueriore al limite predisposto per i pagamenti in contanti.

Vi segnaliamo un link sul sito dell’Agenzia delle Entrate dove potrete trovare ulteriori e specifiche informazioni:


E’ bene specificare, che ricorrendone le motivazioni, e le condizioni, il rimborso è un diritto che spetta al contribuente. Riteniamo importante sottolineare che la corte di Cassazione con Sentenza 5373 del 04.04.2012, ha precisato che è preclusa al contribuente la possibilità di presentare istanza di rimborso ai fini della rettifica della dichiarazione una volta scaduto il termine stabilito. Quindi per la Corte di Cassazione una volta scaduto il termine per la rettifica non è ammissibile la presentazione di un’istanza di rimborso. E’ da rilevare, però, sempre secondo la Corte di Cassazione che no è preclusa questa possibilità qualora si tratti di errori materiali, duplicazioni o versamenti relativi ad obbligazioni tributarie inesistenti.


Commenti

Post popolari in questo blog

Dal 15 gennaio 2018 si “Resta al Sud”|Avvio dei nuovi fondi per le imprese!!!

resto al sud – cosa cambia?

Agevolazioni under 46 - resto al sud 2019! Cosa cambia con la legge di bilancio 2019