Avete pagato di più? Chiedete il Rimborso – Ecco come fare! – Però occhio alla Sentenza!
A volte capita di “dare allo Stato” più di quanto dovuto! … Alcuni
direbbero: sempre!, ma noi ci riferiamo al versamento di imposte , che per
errore o distrazione, sono state effettuate
in misura maggiore di quanto originariamente dovuto. In questi casi è possibile
richiedere il rimborso di quanto dovuto utilizzando due canali:
1. Rimborso
da di dichiarazione
2. Rimborso
da istanza
E’ un argomento da tenere in
considerazione soprattutto quando in esame sono contribuenti che hanno versato
per sbaglio, ed in eccesso, un ammontare consistente dell’imposta. E’ bene
attuare prontamente la procedura in moda da aspettare il mino tempo possibile,
dato che la procedura di per sé non è certo istantanea, dato che
l’amministrazione deve “controllare” la spettanza di tale richiesta.
Abbiamo pensato di strutturare
questo post in maniera molto schematica in modo da avere una “fotografia abbastanza
istantanea” dell’argomento. Vi segnaliamo, in basso, comunque anche
il sito dell’Agenzia delle Entrate che potete consultare per maggiori
informazioni.
Modalità
i
Rimborso
tramite dichiarazione à
Potete richiedere il rimborso tramite il modello 730 oppure tramite il modello
Unico.
ii
Rimborso
su istanza à
E’ la modalità con cui potete richiedere il rimborso in tutte le altre ipotesi.
Termini:
·
48 mesi dalla data della ritenuta o del
versamento per i rimborsi di ritenute
o versamenti diretti
·
36 mesi dalla data del versamento per i rimborsi
relativi alle imposte indirette,
come nel caso ad esempio dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, ecc.
Come:
Domanda in carta semplice
A chi:
·
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in
riferimento al vostro domicilio fiscale nel caso di ritenute o versamenti.
·
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente dove
è stato registrato l’atto o la dichiarazione di successione.
Cosa Allegare:
Distinte dei versamenti ,
certificazione delle ritenute e qualsiasi altro atto o documento utile al fine
di dimostrare la maggiore imposta versata non dovuta.
Non sempre l’istanza viene
accolta, e non sempre, l’Agenzia risponde alla nostra richiesta di rimborso.
Cosa fare in questi casi?
Se l’istanza non viene accolta
Se l’istanza non viene accolta è
possibile, ricorrendone le giuste motivazioni, presentare ricorso presso la
Commissione Tributaria Provinciale – CTP – competente di zona – entro 6 gg
dalla data di notificazione del provvedimento indicante il rigetto.
Se l’Agenzia non ci risponde
Anche se il “silenzio
amministrativo” può essere qualificato in diversi modi (si consideri ad esempio
il caso del silenzio assenso come previsto dall’art. 20, co.1 della Legge
241/1990) in questi casi vige la “regole” del “silenzio-rigetto”. Se
l’amministrazione finanziaria, quindi, nei tempi previsti on ha notificato
nessuna risposta, vuol dire che la nostra istanza è stata rigettata. Cosa fare
in questo caso? Anche in questo caso è possibile trascorso almeno il tempo di
90 giorni, ricorrere, come nel caso precedente, in Commissione Tributaria.
Come vengono restituiti i soldi
i
Contanti à se l’importo è inferiore ad
€. 1.000,oo (Secondo le disposizioni sul limite dei pagamenti in contanti)
ii
Accredito in conto corrente (bancario o
postale) à
per le somme sueriore al limite predisposto per i pagamenti in contanti.
Vi segnaliamo un link sul sito
dell’Agenzia delle Entrate dove potrete trovare ulteriori e specifiche
informazioni:
E’ bene specificare, che
ricorrendone le motivazioni, e le condizioni, il rimborso è un diritto che
spetta al contribuente. Riteniamo importante sottolineare che la corte di Cassazione con Sentenza 5373 del 04.04.2012,
ha precisato che è preclusa al contribuente la possibilità di presentare
istanza di rimborso ai fini della rettifica della dichiarazione una volta
scaduto il termine stabilito. Quindi per la Corte di Cassazione una volta
scaduto il termine per la rettifica non è ammissibile la presentazione di
un’istanza di rimborso. E’ da rilevare, però, sempre secondo la Corte di
Cassazione che no è preclusa questa possibilità qualora si tratti di errori
materiali, duplicazioni o versamenti relativi ad obbligazioni tributarie
inesistenti.
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