IVA, IVA, IVA!!! Come cambi?!| DL 50/2017 – Manovra Correttiva
E’ stata
pubblicata, il giorno 24.04.2017, l’attesa manovra correttiva che in realtà
sembra sostanziarsi in una vera e propria seconda “finanziaria” a seguito delle
misure imposte dall’Unione Europea.
Il Decreto
Legge 50/2017, che potete consultare sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica (www.gazzettaufficiale.it), in “soli” 67 articoli, è
portatrice di importanti novità, soprattutto in materia IVA. In questo post
tratteremo le tre modifiche che riguardano l’imposta sul valore aggiunto, gli
articoli dall’1 al 3 e l’art. 9 del Decreto.
E’
interessante sottolineare che anche se la manovra è sempre stata indicata come
una misura correttiva che non avrebbe generato un innalzamento della pressione
fiscale, soprattutto con riferimento alle imprese ed ai professionisti, ha di
fatto limitato delle possibilità per gli stessi, ed in alcuni casi il
sostenimento nel futuro di maggiori costi indiretti (si pensi ad esempio al
caso delle compensazioni, che si traducono sia in una limitazione per il
contribuente, sia un aumento del costo e degli adempimenti legato alla
necessità di usufruire di servizi di asseverazione per utilizzare il credito in
compensazione, che priva era liberamente utilizzabile fino ad €. 5.000).
Le continue
modifiche tributarie non permettono alle nostre imprese di poter “pianificare”
interventi strutturali ed allo stesso tempo operare una corretta pianificazione tributaria, cosa
che invece avviene in altri Paesi. Questo, purtroppo, si aggiunge alle cause di
minori possibilità di investimento e
possibilità di “competere” sui liberi mercati che è essenziale ai fini di una
crescita economica. Del resto, la teoria economica (ed anche la pratica), ci ha
più volte sottolineato ed insegnato che le imprese vanno strutturate dal lato
dei ricavi e non dei costi per essere realmente competitive e che, una mancanza
di competitività, si trasforma, alla fine, in una minor crescita economica,
intesa in senso globale, nazionale.
Le modifiche
riguardano 4 punti:
i.
Split Payment
ii.
Modifica termini detrazione IVA
iii.
Limiti alle Compensazioni IVA
iv.
Aumento delle aliquote IVA
Come sempre abbiamo pensato a qualche
breve domanda ed a fornire qualche breve risposta sull’argomento.
Qualche
breve domanda|Qualche breve risposta
- Di cosa si tratta? – Si tratta delle modifiche intervenute a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 50/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.04.2017.
- Puoi darci qualche riferimento? – Il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – numero 95 del 24.04.2017 – Supplemento Ordinario n. 20.
- Riguarda solo l’IVA? – No! Riguarda diversi interventi (sono in tutto 67 articoli). In questo post, però, abbiamo voluto concentrarci sull’IVA.
- Potresti indicarci qualche altro intervento? – Si! Due! Entrambi sono legati agli immobili (anche se in maniera diversa). Il primo riguarda la possibilità di applicazione della cedolare secca (aliquota del 21%) sui redditi derivanti dalle cosiddette “locazioni breve”, riferimento è l’articolo 4 del DL 50/2017. Ricordiamo che per locazioni breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che hanno una durata inferiore a 30 giorni. Tale norma decorre dal 01 giugno 2017 per contratti stipulati a partire da tale data. La seconda, invece, contenuta nell’articolo 8 riguarda i “pignoramenti immobiliari”.
- La normativa precedente prevedeva che il Concessionario della Riscossione poteva espropriare gli immobili se il valore del singolo bene fosse stato superiore ad €. 120.000,00. Con l’entrata in vigore della nuova norma l’espropriazione immobiliare può avvenire se il valore dei beni diminuito delle passività è maggiore di €. 120.000,00. Questa semplice modifica rende di fatto più facile raggiungere la soglia prevista ed aumenta quindi per i debitori la possibilità di vedersi espropriare il bene (od i beni).
- Quali sono gli articoli che riguardano direttamente l’IVA? - Sono gli articoli dall’1 al 4 e l’art. 9
- Puoi delinearci i cambiamenti articolo per articolo? – Si!
- Partiamo da quello che si riferisce alle aliquote? – L’ultimo indicato?! Va bene! Per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota IVA, secondo il tenore dell’articolo 9, lo stesso viene di fatto traslato in tre anni. Infatti, mentre inizialmente, l’aumento di 3 punti percentuali, previsto per l’aliquota IVA del 10%, era stato indicato per il 01.01.2018, l’aumento, ora, è stato suddiviso in tre anni: 1.5 punti percentuali a decorrere dal 01.01.2018, un aumento di 0.5 a decorrere da 01.01.2019 ed un aumento di 1 punto percentuale a decorrere da 01.01.2020, per un totale complessivo, di 3 punti percentuali. In definitiva, quindi, nell’arco di 3 anni, l’aliquota IVA del 10% passerà al 13%. L’aliquota del 22% passerà, invece, al 25% a decorrere dal 01.01.2018, al 25,4% a decorrere dal 01.01.2019, al 24,9% a decorrere dall’anno 2020, per poi assestarsi al 25% a decorrere dall’anno 2021. L’attuale aliquota IVA del 22% passera, quindi, al 25% nel giro di 4 anni. Insieme alla Croazia, alla Danimarca ed alla Svezia, saremo i Paesi con la seconda aliquota più alta (L’aliquota più alta è attualmente prevista in Ungheria).
- Lo Split Payment? – Le modifiche riguardanti lo split sono contenuti nell’articolo 1 e si riferiscono in generale alle società della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalla stessa, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB ed i professionisti. Questi soggetti applicheranno il meccanismo dello Split Payment, che in maniera semplificata, si sostanzia nel trasferimento dell’obbligo di versamento dell’IVA in capo ai Committenti, se gli stessi sono soggetti della Pubblica Amministrazione.
- Le brutte notizie le abbiamo lasciate per ultime? – Ahimè Si! Gli articoli 2 e 3 riscrivono due elementi importanti in materia di imposta sul valore aggiunto: La detrazione e la compensazione. L’art. 2 modifica in parte gli articoli 19 e 23 del DPR 633/72. Mentre prima il diritto della detrazione era esperibile al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui il diritto alla detrazione sorgeva, adesso, il termine è stato ridotto in realtà di due anni, dato che si fa riferimento alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Bisogna, infatti, considerare che la dichiarazione va presentata, per l’anno 2017, entro il 30.04.2018, per cui per la detrazione riferita alle operazioni relative al 2017, il tempo decade “appena” 4 mesi dopo la chiusura del 2017. Viene, poi, modificato anche il termine relativo alle registrazione delle fatture di acquisto. Le fatture, infatti, vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica , nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui le fatture sono state ricevute e con riferimento al medesimo anno. Anche in questo caso vi è un inasprimento dei termini e della possibilità di portare in detrazione l’IVA in riferimento a fatture di anni precedenti.
- E per quanto riguarda le compensazioni? – Il riferimento è il sopra citato articolo 3 del Decreto, che stabilisce che la precedente soglia di €. 15.000 al di sopra del quale era necessario un visto di conformità per l’utilizzato dell’IVA a credito, scende di fatto, ad €. 5.000. Inoltre le compensazioni vanno effettuate solo attraverso i canali Entratel e Fisconline tramite il modello f24. L’abbassamento della soglia si traduce in maggiori adempimenti e costi (indiretti) per le imprese.
- Bisogna utilizzare il canale telematico (Entratel|Fisconline) o rivolgersi ad un intermediario abilitato solo nel caso di compensazione di crediti IVA? – No! Questo obbligo vale per tutti i crediti derivanti da qualsiasi imposta sul reddito, Irap e/o crediti d’imposta. Tutte le compensazioni, di qualsiasi imposta quindi, passeranno o per i canali telematici o attraverso intermediari abilitati.
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