Un bonus per le imprese che vogliono investire?! Eccolo!!!

Si è parlato spesso delle agevolazioni a cui potevano accedere i contribuenti per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico, ecc. In questo post vogliamo “toccare” un argomento che riguarda essenzialmente le imprese(l’accezione di “reddito d’impresa” si riferisce ad una categoria un po’ più ampia, come ad esempio l’allevamento di animali, l’attività bancaria, ecc), il bonus del 15 per l’acquisto di impianti e macchinari.
Riferimento legislativo è la D.L. 91/2014 che potete consultare a questo link.  Entrata in vigore il 25.06.2014, questa legge, anche se con qualche riserva, ha degli spunti davvero interessanti per alcuni settori chiave dell’economia italiana, come ad esempio le misure per il sostegno del Made in Italy che potete consultare all’articolo 3.  Altre tematiche che sicuramente vale la pena di tenere presente ed analizzare sono contenute negli articoli successivi.
Riprendendo la nostra discussione l’art. 18 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - recita: “Ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi … fino al 30 giugno 2015 è attribuito un credito d’imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali …. compresi nei cinque periodi d’imposta precedenti…”
Questo credito può essere utilizzato dalle imprese che decidano di investire in nuovi beni di importo unitario di almeno €. 10.000. L’importante è che il bene rimanga nel territorio dello Stato e che non venga acquisito dall’impresa e poi “prontamente rivenduto”.  Infatti, nel caso in cui il bene venga “trasferito” a sede estera oppure rivenduto subitaneamente, il credito d’imposta viene revocato con relativa perdita del beneficio iniziale.
La norma prevede tre quote annuali costanti attraverso cui ripartire l’investimento.
E’ indubbiamente una misura interessante  che forse, poteva essere migliorata in qualche sfumatura, al fine di essere più incisiva.  Non certo riteniamo di poter “toccare” tutti i punti in maniera completa.
Vogliamo solo lasciarci con qualche breve domanda e qualche breve risposta.
Qualche breve domanda – Qualche breve risposta
1. Possono accedere a questo beneficio titolari di “qualsiasi reddito”?
No! Il credito è riferito ai soli titolari di reddito d’imprese
2. Qualche riferimento normativo?
Riferimento normativo è la Decreto Legge 91/2014, art. 18
3. Il termine “beni strumentali” è da intendersi generale?
No! la norma fa specifico riferimento ai beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.
4. Possono essere beni usati?
No!  La norma fa riferimento a beni nuovi.
5. Un riferimento?
http://www.istat.it/it/archivio/17888  - Link del sito Istat dove potete trovare, in versione .pdf e .zip, i volumi dei codici ateco 2007, e quindi, consultare la tabella 28 che, si riferisce  - in generale – Fabbricazione di Macchinari ed Apparecchiature n.c.a.
6.E’ stato indicato un termine?
Si! il 30 giugno 2015
7. E’ indicato il valore minimo di un investimento?
Si! €. 10.000,00 – Gli importi degli investimenti – importo unitario – non può essere inferiore ad €. 10.000
8. Va ripartito in quote?
Si! l’investimento va ripartito in tre quote annuali di pari importo
9. Come funziona?
Il calcolo si basa su una media aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti, o se per caso l’impresa ha intrapreso l’attività prima, la media aritmetica degli investimenti non è riferita ai cinque anni ma agli investimenti realizzati nei periodi precedenti.
10. Possono revocarmi il credito?
Si! La norma considera due casi:
a) “se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all'acquisto…”;
b) “se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti … in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione….”
11. Un piccolo esempio di Calcolo?
Si! Eccoli!
Esempio 1.
Consideriamo una società, la Rossi Spa (nome di fantasia) costituita nel 1980, che nel periodo 2009 – 2013 ha effettuato investimenti in beni strumentali, rientrati nella tabella 28, così ripartiti:
2009 – €. 100.000,00;  2010 – €. 100.000,00;  2011 – €. 150.000,00;  2012 – €. 150.000,00;  2013 – €. 150.000,00;
La media degli investimenti – periodo 2009 – 2013 – 5 anni – è di €. 130.000,00.
Consideriamo, poi, che per ampliamento degli stabilimenti nel territorio dello Stato, anche in considerazione del “Credito d’imposta per gli investimenti”, dall'entrata
 in vigore del D.L. 91/2014, abbia deciso di effettuare investimenti per l’anno 2014 pari ad €. 250.000,00.
Seguendo le disposizioni contenute nell’art. 18, allora, possiamo concludere che il credito d’imposta utilizzabile è pari ad €. 18.000. Questa importo va utilizzato in tre quote annuali di pari importo:
quota 1 - €. 6.000; quota 2 - €. 6.000; Quota 3 - €. 6.000. per gli anni 2016 – 2017 -2018.
Esempio 2.
Consideriamo il caso della Bianchi Srl (nome di fantasia)  che nel periodo 2009 – 2013 ha effettuato investimenti per beni strumentali pari ad una media di €. 10.000 ed intende effettuare un piccolo investimento nel 2014 pari ad €. 8.500 per l’acquisto di un nuovo macchinario.
In considerazione di quanto riportato nella norma, l’investimento deve essere almeno pari ad €. 10.000, e quindi, nella fattispecie in esame la Bianchi Srl non potrà beneficiare del credito in esame.
Esempio 3.
Consideriamo, invece, il caso di una società, la Verdi Srl (nome di fantasia) costituita solamente nel 2011. Il periodo di riferimento, allora, essendo la stessa costituita solo dal 2011, è il periodo 2011 -2013
Supponiamo, inoltre, una media di investimenti pari a €. 100.000, supponiamo che nei tre anni precedenti abbia “costantemente” effettuato investimenti per €. 100.000,00, e che decida nel 2014 di effettuare investimenti per €. 100.000, non rientranti nella tabella 28.
La Verdi Srl non può beneficiare del credito d’imposta per due motivi:
1. Non ha seguito le indicazioni effettuato gli investimenti con riguardo alla tabella 28
2. In ogni caso la differenza tra la media degli investimenti e l’investimento effettuato nel 2014 è pari a zero, e quindi, non essendoci il “rispetto” di quanto riportato nella norma “spese sostenute in eccedenza rispetto alla media” non sarebbe in ogni caso possibile usufruire del beneficio.


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