Un bonus per le imprese che vogliono investire?! Eccolo!!!
Si è parlato spesso delle
agevolazioni a cui potevano accedere i contribuenti per le ristrutturazioni
edilizie, il risparmio energetico, ecc. In questo post vogliamo “toccare” un
argomento che riguarda essenzialmente le imprese(l’accezione di “reddito d’impresa”
si riferisce ad una categoria un po’ più ampia, come ad esempio l’allevamento
di animali, l’attività bancaria, ecc), il bonus del 15 per l’acquisto di impianti e macchinari.
Riferimento legislativo è la D.L. 91/2014 che potete consultare a questo link. Entrata in vigore il 25.06.2014, questa
legge, anche se con qualche riserva, ha degli spunti davvero interessanti per
alcuni settori chiave dell’economia italiana, come ad esempio le misure per il
sostegno del Made in Italy che potete consultare all’articolo 3. Altre tematiche che sicuramente vale la pena
di tenere presente ed analizzare sono contenute negli articoli successivi.
Riprendendo la nostra discussione
l’art. 18 –
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - recita: “Ai
soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi … fino al 30 giugno 2015 è attribuito un credito d’imposta
nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla
media degli investimenti in beni strumentali …. compresi nei cinque periodi
d’imposta precedenti…”
Questo credito può essere
utilizzato dalle imprese che decidano di investire in nuovi beni di importo
unitario di almeno €. 10.000. L’importante è che il bene rimanga nel territorio
dello Stato e che non venga acquisito dall’impresa e poi “prontamente
rivenduto”. Infatti, nel caso in cui il
bene venga “trasferito” a sede estera oppure rivenduto subitaneamente, il
credito d’imposta viene revocato con relativa perdita del beneficio iniziale.
La norma prevede tre quote
annuali costanti attraverso cui ripartire l’investimento.
E’ indubbiamente una misura interessante che forse, poteva essere migliorata in
qualche sfumatura, al fine di essere più incisiva. Non certo riteniamo di poter “toccare” tutti
i punti in maniera completa.
Vogliamo solo lasciarci con
qualche breve domanda e qualche breve risposta.
Qualche breve domanda – Qualche breve
risposta
1. Possono accedere a questo beneficio
titolari di “qualsiasi reddito”?
No! Il credito è riferito ai soli
titolari di reddito d’imprese
2. Qualche riferimento normativo?
Riferimento normativo è la Decreto
Legge 91/2014, art. 18
3. Il termine “beni strumentali” è da
intendersi generale?
No! la norma fa specifico
riferimento ai beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.
4. Possono essere beni usati?
No! La norma fa riferimento a beni nuovi.
5. Un riferimento?
http://www.istat.it/it/archivio/17888 - Link del sito Istat dove potete trovare, in
versione .pdf e .zip, i volumi dei codici ateco 2007, e quindi, consultare la
tabella 28 che, si riferisce - in
generale – Fabbricazione di Macchinari ed Apparecchiature n.c.a.
6.E’ stato indicato un termine?
Si! il 30 giugno 2015
7. E’ indicato il valore minimo di un
investimento?
Si! €. 10.000,00 – Gli importi
degli investimenti – importo unitario – non può essere inferiore ad €. 10.000
8. Va ripartito in quote?
Si! l’investimento va ripartito
in tre quote annuali di pari importo
9. Come funziona?
Il calcolo si basa su una media
aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti, o se per
caso l’impresa ha intrapreso l’attività prima, la media aritmetica degli
investimenti non è riferita ai cinque anni ma agli investimenti realizzati nei
periodi precedenti.
10. Possono revocarmi il credito?
Si! La norma considera due casi:
a) “se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli
investimenti a finalità estranee all'esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all'acquisto…”;
b) “se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti … in strutture
produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione….”
11. Un piccolo esempio di Calcolo?
Si! Eccoli!
Esempio 1.
Consideriamo una società, la
Rossi Spa (nome di fantasia) costituita nel 1980, che nel periodo 2009 – 2013 ha
effettuato investimenti in beni strumentali, rientrati nella tabella 28, così ripartiti:
2009 – €. 100.000,00; 2010 – €. 100.000,00; 2011 – €. 150.000,00; 2012 – €. 150.000,00; 2013 – €. 150.000,00;
La media degli investimenti –
periodo 2009 – 2013 – 5 anni – è di €. 130.000,00.
Consideriamo, poi, che per ampliamento
degli stabilimenti nel territorio dello Stato, anche in considerazione del “Credito
d’imposta per gli investimenti”, dall'entrata
in vigore del D.L. 91/2014, abbia
deciso di effettuare investimenti per l’anno 2014 pari ad €. 250.000,00.
Seguendo le disposizioni
contenute nell’art. 18, allora, possiamo concludere che il credito d’imposta
utilizzabile è pari ad €. 18.000. Questa importo va utilizzato in tre quote
annuali di pari importo:
quota 1 - €. 6.000; quota 2 - €.
6.000; Quota 3 - €. 6.000. per gli anni 2016 – 2017 -2018.
Esempio 2.
Consideriamo il caso della
Bianchi Srl (nome di fantasia) che nel
periodo 2009 – 2013 ha effettuato investimenti per beni strumentali pari ad una
media di €. 10.000 ed intende effettuare un piccolo investimento nel 2014 pari
ad €. 8.500 per l’acquisto di un nuovo macchinario.
In considerazione di quanto
riportato nella norma, l’investimento deve essere almeno pari ad €. 10.000, e
quindi, nella fattispecie in esame la Bianchi Srl non potrà beneficiare del
credito in esame.
Esempio 3.
Consideriamo, invece, il caso di
una società, la Verdi Srl (nome di fantasia) costituita solamente nel 2011. Il
periodo di riferimento, allora, essendo la stessa costituita solo dal 2011, è
il periodo 2011 -2013
Supponiamo, inoltre, una media di
investimenti pari a €. 100.000, supponiamo che nei tre anni precedenti abbia “costantemente”
effettuato investimenti per €. 100.000,00, e che decida nel 2014 di effettuare
investimenti per €. 100.000, non rientranti nella tabella 28.
La Verdi Srl non può beneficiare
del credito d’imposta per due motivi:
1. Non ha seguito le indicazioni
effettuato gli investimenti con riguardo alla tabella 28
2. In ogni caso la differenza tra
la media degli investimenti e l’investimento effettuato nel 2014 è pari a zero,
e quindi, non essendoci il “rispetto” di quanto riportato nella norma “spese sostenute in eccedenza rispetto alla
media” non sarebbe in ogni caso possibile usufruire del beneficio.
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