Hai pagato solo una parte dell’imposta? Vuoi riparare? – Ravvediti! … anche parzialmente!
Ritorniamo a parlare dell’istituto
del Ravvedimento Operoso, un argomento
che consideriamo sempre attuale e di cui vogliamo “inquadrare” un’interessante
sfaccettatura, quella del cosiddetto ravvedimento parziale.
Tra gli istituti deflattivi
del contenzioso tributario, cioè “le modalità” con cui riparare “al danno”, come
ad esempio nel caso di insufficiente versamento delle imposte dovute, evitando
d instaurare un contenzioso con l’Agenzia, e quindi un vero e proprio processo
dinanzi alla Commissione tributaria, il ravvedimento operoso
è sicuramente uno degli istituti più importanti ed utilizzati dal
contribuente (Potete consultare questo link sulla
pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate).
Disciplinato dall’ex. art. 13 del
D.Lgs. 472/1997, che potete consultare a questo link, l’istituto del ravvedimento operoso, permette
stante determinate condizioni, di sanare la propria posizione versando le
imposte dovute, i relativi interessi e le relative sanzioni, beneficiando,
però, di una riduzione delle stesse.
In questo modo il contribuente
può “riparare” ad una situazione precedente “negativa”, risanando nella fattispecie la propria
posizione verso il Fisco, evitando di dover incorrere nell'irrogazione di
maggiori sanzioni, e comunque, dimostrando la “buona volontà” a voler riparare al
“danno” causato all'erario.
La risoluzione n. 67/E del 23.06.2011 dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato,
sostanzialmente, una parte della dottrina che riteneva possibile poter
effettuare un ravvedimento anche se parziale entro i termini stabiliti.
Con il
ravvedimento parziale non stiamo parlando di rateizzazione delle somme che è una cosa ben diversa dato che la rateizzazione è
una modalità di pagamento che ha determinati requisiti e “benefici”.
E’ essenziale il rispetto
dei termini generali previsti per il ravvedimento operoso. In sostanza secondo
questa interpretazione risolutiva è possibile effettuare il ravvedimento
parziale delle somme purché le somme da ravvedere siano interamente “ravvedute”
entro i termini usuali e senza che siano iniziati ispezioni, controlli,
verifiche o emessi avvisi di accertamento.
Che si intende propriamente con ravvedimento parziale? Con questo termine si suole indicare la
possibilità di frazionare l’importo dovuto a titolo di ravvedimento. Questa “frazione” non è una rateizzazione ed
è necessario che il “frazionamento” sia accompagnato dal pagamento dei relativi
interessi e della sanzione dovuta.
Come si perfeziona? Ai
fini del perfezionamento, e quindi della conclusione dell’intero “iter”, se
così si può definire, è necessario che siano corrisposte le sanzioni e gli
interessi commisurati alla frazione di debito che è stato versato in ritardo.
Cosa succede nel caso di un controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria? Nel
caso abbiate “iniziato” a ravvedere le somme dovute, ma nel frattempo sia
giunto un “controllo”, sia iniziato un accesso, un’ispezione od una verifica
dell’Agenzia o della Guardia di Finanza, allora si considererà solo ciò che è
stato ravveduto, la restante parte, verrà considerata come somma non versata e
seguirà i canali usuali, non potendo nella fattispecie, beneficiare delle
minori sanzioni proprie dell’istituto del ravvedimento operoso. Quindi, in
definitiva, si considera ravveduta solo una parte, diversamente da quanto
potrebbe accadere nel caso di rateizzazione, dove è importante “lo start –
point”, l’inizio della rateizzazione delle somme dovute.
Due piccoli esempi –
Consideriamo questi due piccoli esempi, non certo esaustivi, che possono
aiutarci a comprendere meglio quello che abbiamo voluto dire, sperando di
essere stati chiari e precisi.
Esempio 1. - Una società, che ha optato
ricorrendone le condizioni per la liquidazione iva trimestrale, deve versare l’Iva risultante dalla
liquidazione periodica relativamente al I trimestre, entro il 16 maggio , pari
ad €. 7.500,00. Non riesce a coprire l’intero debito per problemi finanziari
pregressi e decide di versare solo una parte della somma alla scadenza del 16,
riservandosi di effettuare con ravvedimento il versamento della restante somma
in due parti. Versa quindi l’importo di €. 3.500, riservandosi di versare il 16
giugno ed il 16 agosto i restanti €. 4.000,00 con i relativi interessi e
sanzioni a copertura dell’intero debito.
La società decide quindi di ricorrere
al versamento delle somme tramite l’istituto del ravvedimento operoso in
particolare in considerazione di quanto riportato dalla Risoluzione n. 67/E del
23.06.2011.
In data 16 luglio versa la
somma di €. 2.000,00 calcolando le relative sanzioni ed interessi rapportati al
periodo.
In data 20 luglio viene
effettuato un’ispezione dell’Agenzia delle Entrate, e tra i vari controlli,
emerge il mancato versamento del totale debito Iva del primo trimestre. Viene
ritenuto valido l’importo ravveduto anche se parzialmente, per la parte
frazionata, ma la restante somma di €.
2.000,00 non è più ravvedibile è l’Agenzia delle Entrate richiederà il
pagamento con le relative sanzioni ed interessi.
Esempio 2. – A
seguito di quanto determinato nella dichiarazione IRAP 2013 un imprenditore
deve versare la somma di €. 3.000. Per problemi finanziari decide di non pagare
il debito alla scadenza prevista, ma frazionato il pagamento in due parti ad
inizio del nuovo anno. Versa, quindi, nel mese di Gennaio e nel mese di
Febbraio quanto dovuto calcolando i relativi interessi e le sanzioni rapportate
al periodo. Il ravvedimento operoso viene di fatto frazionato, però, non
essendoci state ispezioni, verifiche o controlli e non essendo scaduto il
termine per “operare” il ravvedimento, lo stesso può definirsi regolarmente
effettuato e nella fattispecie il debito risulta perfezionato.
Vogliamo ricordarvi - Vogliamo ricordarvi ... vogliamo sottolineare che lo strumento del ravvedimento operoso è uno strumento delicato
di cui certo non bisogna abusare. Non è da considerare alla strega di una
rateizzazione “comoda” per “distogliere” i propri “fondi” dalle imposte dovute.
Vogliamo sottolineare, infatti, ancora una volta che ci sono delle condizioni
ben precise per utilizzare questo strumento, e l’accesso, l’ispezione, o l’inizio di una verifica o di un controllo
determinano l’impossibilità del suo utilizzo.
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