Rimborso Credito Iva per le attività cessate?! Due anni?...Dieci anni!
La crisi economica e
finanziaria ha sicuramente “velocizzato”, e spesso determinato, la cessazione,
la chiusura di numerose attività imprenditoriali. Purtroppo nel nostro
bellissimo Paese manca ancora una vera politica dello sviluppo, schiacciati dal
peso di una burocrazia che a volte davvero si fa fatica a capire. Invitare
imprese estere ad investire in Italia senza eliminare queste problematiche non
ha senso in un mondo dove le connessioni sono veloci, e dove è possibile
investire in Paesi che offrono servizi più “snelli” e “veloci”. La
competitività va valorizza anche in questo senso “incentivando” realmente ad investire
nel nostro Paese seri servizi e strutture.
Abbiamo pensato oggi di
trattare un tema che riteniamo importante per le imprese che “hanno chiuso” o
che sono fallite. Per quelle imprese per cui, cessando l’attività, si ritrovano
con un credito Iva da poter chiedere a rimborso.
E’ data possibilità al contribuente,
ricorrendone le condizioni, di richiedere il rimborso del credito Iva. Nel caso
in cui risulta cessata l’attività d’impresa è data comunque possibilità di
richiedere il rimborso Iva e cosa importante, indipendentemente dall'ammontare del credito stesso.
Disciplina di riferimento è l’art. 30,
comma 2 del DPR 633/1972.
La richiesta di rimborso
andava effettuata, precedentemente con la compilazione del modello VR. La
procedura attuale - a partire dall'anno 2012 - prevede la compilazione del
quadro VX in caso di dichiarazione presentata in forma autonoma (In caso di presentazione
della dichiarazione unificata il quadro RX – In caso di società che si
avvalgono dell’Iva di gruppo, il prospetto PR).
Proprio la compilazione o la
mancata compilazione del relativo modello/quadro sono stati oggetto di
differenti opinioni e tesi tra Amministrazione finanziaria, Commissioni Tributarie
e Contribuenti.
La tesi dell’amministrazione
finanziaria essenzialmente pone l’accento sulla necessità della compilazione
del relativo quadro entro una termine di due anni pena il decadimento del
rimborso. Secondo, quindi, l’amministrazione finanziaria contribuenti “distratti”
non potevano richiedere il rimborso Iva che nella fattispecie “andava perso”.
Con la Sentenza n. 77221 del 27.03.2013 la Corte
di Cassazione ha stabilito che in
caso di cessazione di attività il contribuente può richiedere con apposita
istanza da presentare entro il termine di dieci anni il rimborso risultante
dalla dichiarazione annuale.
Anche la Sentenza n.
9794 del 2010 della Corte di Cassazione ha
sottolineato come in caso si cessazione di attività la richiesta del rimborso è
soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, essendo il più breve
termine biennale di decadenza applicabile soltanto in via residuale in mancanza
di disposizioni specifiche.
Anche se la “linea” seguita
da numerose sentenze è pressoché identica la Sentenza della Corte di Cassazione n. 18920
del 2011 afferma che il termine decennale sarebbe applicabile solo
nel caso di presentazione del modello/quadro richiesto, altrimenti si applicherebbe
il termine biennale, in via residuale, come sancito dall’art. 21 del D.Lgs.
546/92.
Questo a riprova che le
sentenze possono, e spesso lo sono, contraddittorie seguendo linee differenti.
Dobbiamo però rilevare che
con l’ordinanza
n. 25353 della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile del 11.11.2013, e
in condivisione dell’orientamento maggioritario, la Corte di Cassazione ha
confermato il diritto al rimborso del credito IVA anche quando il modello VR
non sia stato presentato con prescrizione decennale.
Dovrebbe ritenersi conclusa
la “diatriba” anche in considerazione del fatto che ora il modello VR è stato sostituito
dalla compilazione del quadro VX.
Commenti
Posta un commento