Rimborso Credito Iva per le attività cessate?! Due anni?...Dieci anni!

La crisi economica e finanziaria ha sicuramente “velocizzato”, e spesso determinato, la cessazione, la chiusura di numerose attività imprenditoriali. Purtroppo nel nostro bellissimo Paese manca ancora una vera politica dello sviluppo, schiacciati dal peso di una burocrazia che a volte davvero si fa fatica a capire. Invitare imprese estere ad investire in Italia senza eliminare queste problematiche non ha senso in un mondo dove le connessioni sono veloci, e dove è possibile investire in Paesi che offrono servizi più “snelli” e “veloci”. La competitività va valorizza anche in questo senso “incentivando” realmente ad investire nel nostro Paese seri servizi e strutture.
Abbiamo pensato oggi di trattare un tema che riteniamo importante per le imprese che “hanno chiuso” o che sono fallite. Per quelle imprese per cui, cessando l’attività, si ritrovano con un credito Iva da poter chiedere a rimborso.
E’ data possibilità al contribuente, ricorrendone le condizioni, di richiedere il rimborso del credito Iva. Nel caso in cui risulta cessata l’attività d’impresa è data comunque possibilità di richiedere il rimborso Iva e cosa importante, indipendentemente dall'ammontare del credito stesso.
Disciplina di riferimento è l’art. 30, comma 2 del DPR 633/1972.
La richiesta di rimborso andava effettuata, precedentemente con la compilazione del modello VR. La procedura attuale -  a partire dall'anno 2012 -  prevede la compilazione del quadro VX in caso di dichiarazione presentata in forma autonoma (In caso di presentazione della dichiarazione unificata il quadro RX – In caso di società che si avvalgono dell’Iva di gruppo, il prospetto PR).
Proprio la compilazione o la mancata compilazione del relativo modello/quadro sono stati oggetto di differenti opinioni e tesi tra Amministrazione finanziaria, Commissioni Tributarie e Contribuenti.
La tesi dell’amministrazione finanziaria essenzialmente pone l’accento sulla necessità della compilazione del relativo quadro entro una termine di due anni pena il decadimento del rimborso. Secondo, quindi, l’amministrazione finanziaria contribuenti “distratti” non potevano richiedere il rimborso Iva che nella fattispecie “andava perso”.
Con la Sentenza n. 77221 del 27.03.2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di cessazione di attività il contribuente può richiedere con apposita istanza da presentare entro il termine di dieci anni il rimborso risultante dalla dichiarazione annuale.
Anche la Sentenza n. 9794 del 2010 della Corte di Cassazione ha sottolineato come in caso si cessazione di attività la richiesta del rimborso è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, essendo il più breve termine biennale di decadenza applicabile soltanto in via residuale in mancanza di disposizioni specifiche.
Anche se la “linea” seguita da numerose sentenze è pressoché identica la Sentenza della Corte di Cassazione n. 18920 del 2011 afferma che il termine decennale sarebbe applicabile solo nel caso di presentazione del modello/quadro richiesto, altrimenti si applicherebbe il termine biennale, in via residuale, come sancito dall’art. 21 del D.Lgs. 546/92.
Questo a riprova che le sentenze possono, e spesso lo sono, contraddittorie seguendo linee differenti.
Dobbiamo però rilevare che con l’ordinanza n. 25353 della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile del 11.11.2013, e in condivisione dell’orientamento maggioritario, la Corte di Cassazione ha confermato il diritto al rimborso del credito IVA anche quando il modello VR non sia stato presentato con prescrizione decennale.

Dovrebbe ritenersi conclusa la “diatriba” anche in considerazione del fatto che ora il modello VR è stato sostituito dalla compilazione del quadro VX.

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