Reclamo e Mediazione Tributaria? cosa cambia con la Legge di Stabilità 2014?

Il Legislatore nel cercare di creare un rapporto limpido tra amministrazione finanziaria e contribuente ha definito degli istituti e dei procedimenti di carattere giudiziario volti a permettere al contribuente di esperire le proprie considerazioni, i propri dubbi, ricorrendo sia alla possibilità di confronto e chiarimento con l’amministrazione finanziaria stessa, vedi ad esempio il contraddittorio, sia all'instaurarsi di un vero e proprio procedimento dinanzi ad un giudice preposto, vedi ricorso in Commissione tributaria.

Nel corso del tempo, poi, il Legislatore ha cercato di definire strumenti volti ad evitare l’incorrere di “liti” tra l’amministrazione finanziaria ed i contribuenti, definendo quelli che di volta in volta sonno stati definiti “strumenti deflattivi del contenzioso tributario”, come ad esempio nel caso del ravvedimento operoso – (Qualora sussistono delle condizioni per la sua applicabilità definite per legge).

Tra gli “strumenti deflattivi” del contenzioso tributario abbiamo pensato - nell'ottica sempre di analisi della Legge di Stabilità 2014- di trattare quello della “Mediazione Tributaria”.
In realtà, la mediazione è uno “strumento deflattivo” che potrebbe essere definito al quanto sui generis per il fatto che esso è obbligatorio entro certi limiti, diversamente da altri strumenti che sono “liberi”, scelti dal contribuente, ricorrendone le condizioni (ancora come nel caso del ravvedimento operoso).

La “mediazione” è stata introdotta dall’art. 39, co. 9 del D.L. 98/2011 che potete consultare a questo link.
Il DL 98/2011 ha, nello specifico, inserito un nuovo articolo, l’art. 17-bis, nel DL 546/1992, che contiene le norme relativi ai procedimenti dinanzi le Commissioni tributarie (CTP – commissione tributaria provinciale – primo grado di giudizio e CTR – Commissione tributaria regionale – secondo grado di giudizio).
Il contribuente, qualora la controversia sia inferiore ad €. 20.000, deve presentare una apposita istanza di mediazione alla Direzione (Regionale o Provinciale) dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio.
La presentazione del reclamo è obbligatoria e la mancata presentazione costituisce inammissibilità della presentazione del ricorso stesso. L’istanza è quindi anticipatoria del contenuto del ricorso stesso.
Da qui l’istanza viene  “affidata” ad apposite strutture interne che valutano o meno la sua accoglienza (parziale o totale) o il suo rigetto.
In caso di accoglienza il contribuente ha una riduzione del 60% dell’ammontare delle sanzioni previste.
La fase termina con la sottoscrizione dell’accordo tra amministrazione finanziaria e contribuente.
In caso di mancato accoglimento o senza, comunque, che sia stata accolta la mediazione, l’azione giudiziaria è già esercitata.
Cosa è cambiato con la legge di stabilità? – Con la Legge di Stabilità 2014, l’istituto del Reclamo – Mediazione, perde la non ammissibilità legata alla mancata presentazione dello stessa.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1 del 12.02.2014, che potete consultare questo link ha chiarito degli elementi fondamentali, che saranno a base, insieme al testo della Legge di Stabilità 2014,  della nostra trattazione. Il fatto che la presentazione del reclamo non sia più condizione di ammissibilità non significa che non lo sia in termini di procedibilità. Cosa significa?
Tutto questo significa che dalla presentazione dell’istanza si calcolano i 90 giorno entro i quali deve essere concluso il procedimento. Se il contribuente presenta prima il ricorso lo stesso improcedibile.
Un altro punto interessante che “sorge” dalla lettura della circolare è quella relativa alla sospensione della riscossione. Infatti a seguito delle modifiche apportate, a seguito del ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio competente la riscossione è sospesa. Questo però non vale sempre! Se infatti, ad esempio, l’istanza non rientrava nell'ambito di applicazione dei tributi considerati allora la riscossione non è sospesa! Nel caso di mancato accoglimento o senza comunque il raggiungimento di un accordo la sospensione viene meno...e sono dovuti tutti gli interessi!
Qualche breve domanda – Qualche breve risposta
Cos’è?
E’ uno strumento deflattivo del contenzioso tributario (uno strumento, quindi, volto ad “evitare” il contenzioso).
E’ obbligatorio?
Si, qualora il totale della somme sia inferiore ad €. 20.000
Riguarda tutti gli atti?
No
Quali atti?
Gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 01.04.2012 e quelli notificati dagli Uffici Provinciale dell’Agenzia del Territorio a partire dal 01.12.2012.
Da quando?
Si considerano atti emessi a partire dall’anno 2012 (Leggi sopra per le date specifiche).
L’istanza viene sempre accettata?
Non si tratta di una semplice procedura di “produzione” ed invio dell’Istanza. L’istanza, infatti, può non essere accettata o accettata in parte.
Quali sono i “benefici” per il contribuente in caso di accoglienza?
In caso di accoglienza al contribuente viene riconosciuta una riduzione pari al 60% dell’ammontare delle sanzioni previste.
Cosa è cambiato?
Essenzialmente tre punti.
1. La mancata presentazione non costituisce non ammissibilità del ricorso.
2. Ricorrono i termini di sospensione feriale (1° agosto – 15 settembre).
3. Sospesa la riscossione durante l’arco dei novanta giorni – periodo per la “mediazione”.
Qual è la decorrenza dei termini per la “causa”?
I termini decorrono dal compimento dei 90 gg dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia.
Quindi?
Quindi se non si raggiunge un accordo o l’istanza non viene accolta il calcolo dei giorni viene effettuato prendendo a riferimento come data di partenza dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenia delle Entrate e non quella di notifica con la quale l’Agenzia comunica l’accettazione o meno della stessa.
Nello specifico: si parte prima!
Da Quando “vale” questo cambiamento?
Per gli atti notificati dopo il 02.03.2014 ci si trova difronte a “questo nuovo modello di mediazione”.

Per gli atti notificati , prima di questa data, ricorono tutte le disposizioni precedenti alla Legge di Stabilità 2014.

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