Sanzioni entro 5 anni altrimenti si prescrive?...No! La Corte di Cassazione allunga a 10 anni!
Il contribuente è chiamato,
con diverse modalità e misure, a partecipare non solo con la propria capacità
contributiva al sostenimento delle spese statali, ma anche ad operare tutta una
serie di operazioni, e di trasmettere delle denunce, o documentazioni,
stabilite dalle norme fiscali a seconda dei differenti casi.
Così, il professionista che
potendo ha operato per il regime agevolato dei “minimi” si troverà a compiere
degli atti e dei versamenti di natura diversa da quelli di un artigiano, o da
quelli di altri soggetti come società ed associazioni. In linea generale,
qualora il contribuente non rispetti gli obblighi di legge, egli è soggetto a
delle sanzioni, che in termini giuridici indicano delle conseguenze legate alla
violazione di un dovere o di un obbligo posto in essere dalla normativa.
Riguardo l’aspetto
tributario, le disposizioni generali in materia di sanzioni sono contenute nel D.Lvo. 472/97.
Il D.L.vo, in particolare,
fa riferimento alle sanzioni amministrative legate alla violazione di norme
tributarie, vedi art. 2, infatti gli illeciti tributari in alcuni casi,
definiti per legge, sono sottoposti a sanzioni di carattere penale.
Poiché l’intenzione del
Legislatore era non solo la definizione delle sanzioni in generale, ma anche
assicurare al contribuente dei diritti riguardo i termini di irrogazione e di
decadenza, l’art. 20, riportata proprio tali elementi, definendo i termini di
decadenza e di prescrizione.
In particolare, l’art. 20,
co. 1 riporta:
“… L’ atto di
contestazione …ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione…Entro
gli stessi termini devono essere resi esecuti i ruoli nei quali sono iscritte
le sanzioni irrogate..”
Il comma 3, invece,
stabilisce:
“Il diritto alla
riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione
del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino
alla definizione del procedimento”
Da quanto sopra esposto si dovrebbe arrivare alla
conclusione che il diritto alla riscossione se non esercitato entro 5 anni si prescrive,
decade.
La Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 25790
del 10.12.2009, estende questo diritto fino a 10 anni.
Nello specifico, il diritto alla riscossione, secondo le
Sez. Unite dei Supremi Giudici, si estende fini a 10 anni qualora il
provvedimento di irrogazione sia stato impugnato e sia intervenuta una sentenza
passata in giudicato. Che significa passata
in giudicato? Una sentenza si dice passata in giudicato quando
trascorso il termine ultimo per la presentazione per l’impugnazione la stessa
non sia stata presentata. Da questa data la sentenza acquisisce efficacia
definitiva.
Il concetto, semplicemente esposto, è che una volta che il
contribuente ha presentato ricorso, se l’Amministrazione finanziaria risulta
vincitrice, essa agisce non in base al titolo contestato dal contribuente, ma
in base alla pronuncia del giudice.
In sostanza, in questo modo, la proposizione del ricorso,
in caso di non accettazione, determinerebbe per l’amministrazione finanziaria
la possibilità del recupero delle somme sanzionatorie!
Vanno valutate attentamene comunicazioni, atti ed avvisi
dell’amministrazione finanziaria. Gli Istituti
deflattivi del contenzioso tributario possono permettere magari di gestire la
situazione in maniera diversa, determinando un minor esborso per il
contribuente.
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