Sanzioni entro 5 anni altrimenti si prescrive?...No! La Corte di Cassazione allunga a 10 anni!


Il contribuente è chiamato, con diverse modalità e misure, a partecipare non solo con la propria capacità contributiva al sostenimento delle spese statali, ma anche ad operare tutta una serie di operazioni, e di trasmettere delle denunce, o documentazioni, stabilite dalle norme fiscali a seconda dei differenti casi.
Così, il professionista che potendo ha operato per il regime agevolato dei “minimi” si troverà a compiere degli atti e dei versamenti di natura diversa da quelli di un artigiano, o da quelli di altri soggetti come società ed associazioni. In linea generale, qualora il contribuente non rispetti gli obblighi di legge, egli è soggetto a delle sanzioni, che in termini giuridici indicano delle conseguenze legate alla violazione di un dovere o di un obbligo posto in essere dalla normativa.
Riguardo l’aspetto tributario, le disposizioni generali in materia di sanzioni sono contenute nel D.Lvo. 472/97.
Il D.L.vo, in particolare, fa riferimento alle sanzioni amministrative legate alla violazione di norme tributarie, vedi art. 2, infatti gli illeciti tributari in alcuni casi, definiti per legge, sono sottoposti a sanzioni di carattere penale.

Poiché l’intenzione del Legislatore era non solo la definizione delle sanzioni in generale, ma anche assicurare al contribuente dei diritti riguardo i termini di irrogazione e di decadenza, l’art. 20, riportata proprio tali elementi, definendo i termini di decadenza e di prescrizione.
In particolare, l’art. 20, co. 1 riporta:
“… L’ atto di contestazione …ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione…Entro gli stessi termini devono essere resi esecuti i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate..”
Il comma 3, invece, stabilisce:
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”

Da quanto sopra esposto si dovrebbe arrivare alla conclusione che il diritto alla riscossione se non esercitato entro 5 anni si prescrive, decade.
La Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 25790 del 10.12.2009, estende questo diritto fino a 10 anni.
Nello specifico, il diritto alla riscossione, secondo le Sez. Unite dei Supremi Giudici, si estende fini a 10 anni qualora il provvedimento di irrogazione sia stato impugnato e sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.  Che significa passata in giudicato? Una  sentenza si dice passata in giudicato quando trascorso il termine ultimo per la presentazione per l’impugnazione la stessa non sia stata presentata. Da questa data la sentenza acquisisce efficacia definitiva.

Il concetto, semplicemente esposto, è che una volta che il contribuente ha presentato ricorso, se l’Amministrazione finanziaria risulta vincitrice, essa agisce non in base al titolo contestato dal contribuente, ma in base alla pronuncia del giudice.
In sostanza, in questo modo, la proposizione del ricorso, in caso di non accettazione, determinerebbe per l’amministrazione finanziaria la possibilità del recupero delle somme sanzionatorie!

Vanno valutate attentamene comunicazioni, atti ed avvisi dell’amministrazione finanziaria.  Gli Istituti deflattivi del contenzioso tributario possono permettere magari di gestire la situazione in maniera diversa, determinando un minor esborso per il contribuente.

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